Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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ma previdenziale dell’altro Stato contraente analogamente a quanto previsto per i contributi al sistema previdenziale svizzero.
Affinché possano continuare a far valere questi contributi nello Stato in cui esercitano la loro attività, anche i non residenti che non soddisfano le condizioni della quasi residenza devono avere la possibilità di richiedere una tassazione ordinaria ulteriore. I contributi versati sono deducibili unicamente se esiste una CDI contenente le pertinenti disposizioni e se la persona interessata presenta la richiesta di una tassazione ordinaria ulteriore.
Come per i residenti sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore anche per i quasi residenti l’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi nell’importo dell’imposta dovuto conformemente alla tassazione ordinaria ulteriore (cpv. 3).
Secondo il capoverso 4 il DFF definisce, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni menzionate nel capoverso 1. La concretizzazione del principio di tassazione ordinaria ulteriore per i quasi residenti deve essere sancita a livello di ordinanza. I seguenti punti costituiscono parte integrante delle disposizioni di esecuzione:
- una determinata percentuale dei proventi mondiali deve essere imponibile in
Svizzera. Per i coniugi sono determinanti i proventi mondiali comuni. Come possibile valore di riferimento può essere ripreso il parametro del 90 per cento, come nella pertinente giurisprudenza della CGUE.
- Per quanto concerne le basi di calcolo per determinare la percentuale necessaria
ci si basa sulle pertinenti disposizioni della LIFD: la clausola generale per la determinazione dei proventi imponibili (art. 16), i principi relativi all’attività lucrativa dipendente (art. 17), alla sostanza mobiliare e immobiliare (art. 20-21), ai proventi da fonti previdenziali (art. 22) e ad altri proventi (art. 23).
- La tassazione ordinaria ulteriore viene effettuata soltanto se dal calcolo emerge
che le condizioni per la qualifica di persona quasi residente a seguito di una determinata percentuale dei proventi mondiali provenienti da fonti svizzere sono soddisfatte. Nell’anno fiscale successivo è possibile - non è però obbligatorio - presentare nuovamente richiesta per una tassazione ordinaria ulteriore. La disposizione include pertanto un diritto di opzione annuo.
- La summenzionata sentenza del Tribunale federale si fonda sull’Accordo di
libero scambio. Conformemente all’articolo 2 e all’articolo 9 capoverso 2 allegato I ALC soltanto i cittadini residenti in uno Stato dell’Unione europea o dell’AELS possono fare riferimento a tale Accordo per contestare una discriminazione inammissibile in Svizzera. Concretamente, ciò significa che un canadese che vive in Francia e lavora a Ginevra come frontaliere non può basarsi sull’ALC benché si trovi nella stessa situazione economica di un cittadino residente in uno Stato dell’Unione europea. A seguito di considerazioni pratiche e di considerazioni legate all’esecuzione dell’imposta occorre pertanto esaminare la possibilità di estendere la qualifica di quasi residente anche ai cittadini residenti in uno Stato non membro dell’Unione europea o dell’AELS. Con un’estensione sarebbe pure possibile evitare difficili questioni di delimitazione, ad esempio nel caso di persone con più cittadinanze o quando si tiene conto della cittadinanza dell’altro coniuge.