Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

Il nuovo regime per la tassazione ordinaria ulteriore è disciplinato negli articoli 89 e 89a. L’articolo 90 capoverso 2 può pertanto essere abrogato.

Titolo prima dell’art. 91

Rispetto all’attuale titolo prima dell’articolo, vengono evidenziati gli elementi determinanti l’imposizione alla fonte delle persone giuridiche: assenza di sede o di amministrazione effettiva in Svizzera. Ciò è coerente, perché l’articolo 94 si riferisce principalmente alle persone giuridiche (Creditori ipotecari). Esso concerne anche terzi che organizzano l’attività di artisti, sportivi e conferenzieri (art. 92 cpv. 1 secondo periodo).

Art. 91 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte

Al capoverso 1 sono elencate le categorie di persone senza domicilio o dimora fiscali il cui reddito da attività lucrativa dipendente è assoggettato all’imposta alla fonte. Per il calcolo dell’imposta sono determinanti gli articoli 84–85. Si tratta inoltre di garantire che la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a non venga toccata dalla revisione.

Come nel diritto vigente, i dimoranti settimanali internazionali sono sottoposti all’assoggettamento limitato, poiché, per mancanza di continuità, in Svizzera non hanno né domicilio fiscale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2, né dimora fiscale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3. Essi sono assoggettati all’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera conformemente all’articolo 91.

Il capoverso 2 estende l’articolo di legge anche ai lavoratori che lavorano nel settore dei trasporti internazionali. Tuttavia essi sono assoggettati all’imposta alla fonte soltanto se l’impresa ha sede o stabilimento d’impresa in Svizzera. L’attuale articolo 97 può pertanto essere abrogato.

Il capoverso 2 contempla pure l’esenzione fiscale dei marittimi domiciliati all’estero che lavorano a bordo di navi d’alto mare. Finora questa disposizione era conosciuta soltanto a livello di prassi (circolare dell’AFC alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni del 5.12.1994 sull’imposizione di marittimi a bordo di navi d’alto mare). L’inclusione di questa categoria di persone nella LIFD, con la stessa impostazione materiale, è anche oggetto della revisione totale della legge federale dell’8 ottobre 198223 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP). La procedura di consultazione al riguardo si è conclusa il 31 maggio 201324.

Art. 92 cpv. 5

A questa disposizione è stato apportato un adeguamento di carattere meramente redazionale.

Art. 93 cpv. 1 secondo periodo

23 RS 531

24 www.bwl.admin.ch > Attualità > Revisione della legge