Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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D’ora in poi la ritenuta d’imposta alla fonte sarà applicata anche alle prestazioni in denaro versate a una terza persona anziché ai membri dell’amministrazione o della direzione domiciliati all’estero. In tal modo esse sono equiparate ai proventi e alle indennità tassati alla fonte che non sono pagati all’artista, allo sportivo o al conferenziere domiciliati all’estero, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.
Esempio: i signori A e B hanno il domicilio fiscale in Germania. La X SA in Svizzera è una filiale di Y SA in Germania. Il consiglio di amministrazione di X SA è costituito soltanto dai signori A e B che sono rappresentanti «delegati» della Y SA. L’onorario di membro del consiglio di amministrazione dei signori A e B viene pagato direttamente dalla X SA alla Y SA.
Art. 97 Lavoratori in un’impresa di trasporto internazionale
Lo stralcio di questo articolo è una conseguenza dell’unificazione delle categorie di persone nell’articolo 91.
Art. 98 Definizione
Questa definizione non è necessaria e può quindi essere stralciata senza sostituzione. Il suo contenuto discende dai vigenti articoli 4 e 51, che stabiliscono sia l’assoggettamento all’imposta in virtù della loro appartenenza economica delle persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sia quello delle persone giuridiche che non hanno né sede né amministrazione effettiva in Svizzera.
Art. 99 Imposta considerata
Come nel diritto vigente, la disposizione stabilisce che l’imposta alla fonte ha effetto liberatorio. La concessione individuale di altre deduzioni attraverso le cosiddette correzioni della tariffa non è più possibile, ivi comprese le spese legate al soggiorno settimanale dei contribuenti assoggettati all’imposta alla fonte senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera .
Art. 99a Tassazione ordinaria ulteriore
Nel capoverso 1 viene fissata a livello legislativo la norma alla base della sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010 secondo cui ai cosiddetti quasi residenti devono essere concesse le stesse deduzioni che alle persone tassate secondo la procedura ordinaria se conseguono una parte preponderante dei loro proventi mondiali in Svizzera. Essi si trovano in una situazione comparabile a quella dei residenti se non conseguono proventi significativi nel loro Stato di domicilio e i loro proventi imponibili derivano essenzialmente da un’attività esercitata nello Stato in cui si trova il luogo di lavoro. Non rientrano nel campo di applicazione di questa norma le persone assoggettate all’imposta alla fonte senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera ai sensi degli articoli 92–96, perché riguardo alla determinazione dell’aliquota queste categorie di persone beneficiano già oggi di un trattamento speciale nel quadro dell’imposizione alla fonte.
Il capoverso 2 tiene conto del fatto che la Svizzera si è impegnata in numerose convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione (CDI) ad ammettere in deduzione, per i lavoratori senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, i contributi al siste-