Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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Art. 100 cpv. 1 lett. b, cpv. 3 e 4
Riguardo al capoverso 1 lettera b e capoverso 4 si rimanda al commento all’articolo 88 capoverso 1 lettera b e capoverso 3, che ha lo stesso tenore.
Conformemente al capoverso 3, la provvigione di riscossione è uniformata in modo analogo all’articolo 88 capoverso 4 (cfr. n. 1.2.6). In assenza di domicilio o dimora fiscali in Svizzera per le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza viene inoltre introdotto un limite massimo. D’ora in poi la provvigione di riscossione deve essere fissata al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l’imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune. Considerato l’ammontare delle prestazioni in capitale, questo importo massimo è giustificato e tiene conto dell’attuale indennizzo, molto generoso, dell’onere amministrativo.
Art. 101 Conteggio con la Confederazione
L’articolo 196 capoverso 3 stabilisce che i Cantoni compilano un conteggio annuo dell’imposta federale diretta riscossa alla fonte. L’articolo 101 è superfluo e può pertanto essere abrogato.
Art. 107 Imposta alla fonte
Il capoverso 1 stabilisce il Cantone a cui compete la ritenuta d’imposta alla fonte. Si tratta del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile è domiciliato o in cui è situato lo stabilimento d’impresa che versa la prestazione imponibile.
Rispetto al diritto vigente, d’ora in poi per tutti i residenti assoggettati all’imposta alla fonte è determinante ai fini della competenza territoriale il domicilio o la dimora fiscali al 31 dicembre quale data di riferimento analogamente alla procedura ordinaria di tassazione. Ciò è stabilito nel capoverso 2. L’autorità che effettua la ritenuta d’imposta alla fonte deve quindi trasmettere gli importi in questione al Cantone a cui compete trattenere l’imposta alla fonte.
Il capoverso 3 stabilisce che in caso di dimoranti settimanali internazionali la ritenuta d’imposta alla fonte è di competenza del Cantone in cui il contribuente soggiornava durante la settimana25.
In modo analogo al diritto vigente (art. 107 cpv. 1 lett. b), il capoverso 4 disciplina i casi speciali, ovvero quelli concernenti artisti, sportivi e conferenzieri, stabilendo che per la ritenuta d’imposta alla fonte è competente il Cantone in cui le citate categorie di persone esercitano la loro attività.
Il capoverso 5 regola la competenza territoriale per i contribuenti tassati alla fonte sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore:
− in caso di residenti assoggettati all’imposta alla fonte per la ritenuta di tale
imposta è competente il Cantone di domicilio alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. Se la ritenuta d’imposta alla fonte è stata effettuata da un altro Cantone, l’importo in questione viene trasmesso al Cantone di domicilio avente diritto (in modo analogo al cpv. 2);
25 Per quanto concerne i dimoranti settimanali nazionali cfr. la sentenza del Tribunale competente per i ricorsi in materia fiscale del Cantone di Argovia del 31.5.2006, 3 RV.2005.50352.