Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine

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120 000 franchi per legge non possono essere sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore.

Da allora la delegazione svizzera ha difeso la conformità con l’Accordo del regime di svizzero di imposizione alla fonte fondandosi sull’articolo 21 capoverso 3 ALC10. Questo recita letteralmente: «Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali».

Nel suo parere del 5 giugno 2009 all’attenzione della delegazione dell’UE la parte Svizzera ha replicato a questo punto centrale affermando che, stando alla sua formulazione, l’articolo 21 capoverso 3 ALC esprime una riserva generale su tutte le altre disposizioni dell’ALC. Questo significa che la Svizzera può emanare disposizioni nazionali relative alla riscossione e al pagamento delle imposte e anche per quanto concerne la prevenzione dell’evasione fiscale senza che le disposizioni dell’ALC (ad es. art. 2 ALC e art. 9 allegato I ALC) possano impedirne l’applicazione. La regolamentazione vigente concernente i titolari di un permesso B va vista nel contesto dell’autonomia definita nell’articolo 21 capoverso 3 di una parte contraente di consentire il recupero di crediti fiscali e di minimizzare il pericolo di evasione fiscale.

La dottrina non condivide quanto stabilito nella regolamentazione vigente. La critica principale è rivolta alla non proporzionalità del regime di imposizione alla fonte tra i residenti senza permesso di dimora e i contribuenti tassati secondo la procedura ordinaria11. Nella sentenza del 26 gennaio 2010 il Tribunale federale non ha lasciato dubbi sul fatto che le norme tributarie svizzere per i lavoratori dell’UE debbano soddisfare le esigenze dell’ALC. L’imposizione alla fonte in quanto tale non è stata posta in discussione nella suddetta sentenza. Sono state criticate unicamente le deduzioni concesse a un «quasi residente» nell’ambito dell’imposizione alla fonte. Il Tribunale federale ha esplicitamente affermato che in base all’articolo 21 capoverso 3 ALC la ritenuta di un’imposta alla fonte sarebbe giustificata al fine di garantire la riscossione dell’imposta sul reddito.

1.1.5 Necessità di intervenire

Nel 2010 è stata effettuata un’analisi delle implicazioni delle suddette sentenze del Tribunale su mandato del Comitato della Conferenza fiscale svizzera (CFS)12. L’obiettivo di questo studio era fornire supporto alle autorità fiscali nella ricerca di misure adeguate per evitare disparità di trattamento giuridicamente illecite tra persone tassate secondo la procedura ordinaria e persone assoggettate all’imposta alla fonte nel rispetto delle condizioni quadro giuridiche vigenti. In questi e in altri lavori

10 RS 0.142.112.681

11 Pascal Hinny: Personenverkehrsabkommen und Schweizer Quellensteuerordnung, in: IFF Forum für Steuerrecht 2004, pagg. 251−269. Stefan Oesterhelt: Quellensteuerordnung verstösst gegen die Bilateralen Abkommen. Übernahme der Schumacker-Doktrin des EuGH im Entscheid 2C.319/2009 und 2C.321/2009 (vom 26.1.2010) des Bundesgerichts, in: IFF Forum für Steuerrecht 2010, pagg. 211−230.

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