Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Il regime svizzero di imposizione alla fonte è stato uniformato con l’entrata in vigore rispettivamente della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD) il 1° gennaio 1995 e della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) il 1° gennaio 1993. Precedentemente solo nel diritto cantonale esistevano regimi di imposizione alla fonte, in parte molto differenti tra loro.
Attualmente in Svizzera circa 780 000 lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio sono tassati alla fonte, di cui circa 440 000 hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera (residenti) e circa 340 000 non hanno né domicilio né dimora fissali in Svizzera (non residenti). Questo ordine di grandezza si basa sui dati comunicati dai Cantoni per la perequazione finanziaria relativa al periodo fiscale 2010. A seguito di un sondaggio condotto tra i Cantoni si deve supporre che oltre i tre quarti delle persone residenti assoggettate all’imposta alla fonte realizzino un reddito lordo da attività lucrativa inferiore ai 120 000 franchi. Secondo il diritto vigente solo in caso di superamento di questa soglia si deve passare imperativamente alla tassazione ordinaria ulteriore.
Per decenni il Tribunale federale ha ritenuto che la procedura di imposizione alla fonte per i lavoratori stranieri fosse oggettivamente accettabile e che fosse in linea con il principio dell’uguaglianza giuridica sancito nella Costituzione. Tuttavia, esso ha ripetutamente evidenziato che per quanto riguarda l’impostazione concreta non si devono creare disparità rilevanti3. Fino al passato più recente il Tribunale federale non ha mai dovuto concretamente spiegare a partire da quale importo le disparità sistemiche tra la tassazione ordinaria e l’imposizione alla fonte vadano considerate inammissibili. A tale riguardo la sentenza del 26 gennaio 20104 rappresenta una svolta rispetto a questa posizione tradizionale. Per la prima volta la Corte suprema ha esaminato in una decisione di principio la compatibilità del regime svizzero di imposizione alla fonte con l’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC). Per interpretare le disposizioni di tale Accordo il Tribunale si è avvalso della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGCE) in merito alla libera circolazione dei lavoratori. Conformemente all’articolo 16 capoverso 2 di tale Accordo, si deve imperativamente tenere conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della firma dell’Accordo.
In base a questa decisione risulta necessario apportare adeguamenti nell’ambito del regime svizzero di imposizione alla fonte.
1 RS 642.11
2 RS 642.14
3DTF 91 I 81; DTF 96 I 45; DTF 124 I 247
4DTF 136 II 241