Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine

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ulteriore entro la fine del mese di marzo dell’anno civile successivo all’anno fiscale. In questo modo si tiene conto della sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010 nella riveduta legge e l’espressione «quasi residenza» viene uniformata a livello nazionale. Il contribuente che richiede la tassazione ordinaria ulteriore deve trasmettere alla competente autorità cantonale di tassazione i documenti necessari per la verifica delle condizioni della quasi residenza. Se queste condizioni sono soddisfatte, la suddetta autorità effettua la tassazione ordinaria ulteriore. Chi, in qualità di quasi residente, ha deciso di optare per la tassazione ordinaria ulteriore, non rimane necessariamente legato a questo sistema. Nell’anno fiscale successivo egli può – ma non è obbligato – presentare nuovamente una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore. Se la richiesta è stata presentata ma le condizioni non sono soddisfatte, l’imposta alla fonte ha effetto liberatorio. Ciò significa che non è più possibile effettuare una correzione della tariffa. La procedura dettagliata per i quasi residenti è descritta nell’allegato 3.

Il valore soglia in base al quale viene determinata la quasi residenza non deve essere stabilito nella legge ma a livello di ordinanza. Il parametro del 90 per cento deve essere previsto come valore di riferimento più probabile, come è emerso dalla pertinente giurisprudenza della CGUE14. Nel caso dei coniugi questo valore si applica ai proventi mondiali comuni. Come dimostra l’evoluzione dinamica della giurisprudenza della CGUE, la soglia minima del 90 per cento per i proventi conseguiti nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro non costituisce una regola ferrea. In una nuova sentenza del 10 maggio 201215 la CGUE è giunta alla conclusione che in determinati casi è giustificato considerare come residente una persona assoggettata all’imposta alla fonte senza domicilio fiscale, sebbene i proventi conseguiti dalla stessa nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro non raggiungano la soglia minima del 90 per cento. Questo sarebbe il caso in cui i proventi complessivi sono così bassi che lo Stato di domicilio non può considerare le deduzioni legate alla situazione personale e familiare.

Le richieste dei Cantoni relative alla semplificazione dell’esecuzione sono soddisfatte, poiché la tassazione ordinaria ulteriore non è obbligatoria, ma è possibile su richiesta.

1.2.3 Imposta alla fonte con effetto liberatorio per i non residenti

Per i non residenti che non soddisfano le condizioni della quasi residenza l’imposta alla fonte ha effetto liberatorio. Anche in questo caso decadono le correzioni della tariffa finora possibili. È oggettivamente fattibile limitare le deduzioni a quelle previste nella tariffa dell’imposta alla fonte, poiché in linea di massima i lavoratori non residenti non si trovano nella stessa situazione dei lavoratori residenti e quindi possono essere trattati fiscalmente in maniera diversa. Anche la formulazione dell’articolo 21 capoverso 2 ALC16 va in questa direzione: «Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza».

14CGUE 14.2.1995, causa C-279/93, Schumacker, I-249; CGUE 11.8.1995, causa C-80/94,

Wielockx, I-2508; CGUE 27.6.1996, causa C-107/94, Asscher, I-3113; CGUE 14.9.1999, causa C-391/97, Gschwind, I-5478; CGUE 16.5.2000, causa C-87/99, Zurstrassen, I-3353.

15CGUE 10.5.2012, causa C-39/10, Commissione / Estonia.

16 RS 0.142.112.681