Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine

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2 Commento ai singoli articoli

2.1 Legge federale sull’imposta federale diretta

Art. 37a cpv. 6 Procedura di conteggio semplificata

In questo articolo occorre modificare il rimando. Poiché l’articolo 89 viene abrogato, bisogna rimandare all’articolo 196 capoverso 3 che ha lo stesso tenore materiale. Esso stabilisce che i Cantoni devono compilare un conteggio annuo delle imposte federali dirette riscosse alla fonte.

Art. 83 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte

Al capoverso 1 sono state apportate modifiche di carattere meramente redazionale. Esso rimane invariato dal punto di vista materiale.

Rispetto al diritto vigente, la disposizione del capoverso 2 è formulata a contrario: l’imposizione alla fonte decade se uno dei coniugi ottiene la cittadinanza svizzera o il permesso di domicilio (permesso C). La procedura di tassazione ordinaria vale quindi per entrambi i coniugi. In tal modo è possibile fare una distinzione più netta rispetto alla rubrica.

Art. 84 cpv. 2

La base dei proventi imponibili è costituita dagli articoli 16 e 17 capoverso 1. Ai fini di una semplificazione redazionale viene ripresa la definizione del vigente articolo 32 capoverso 3 LAID.

Inoltre la base di calcolo per l’imposizione alla fonte sul reddito da attività lucrativa viene estesa, per cui l’imposta alla fonte è trattenuta anche sui contributi AVS rimborsati in quanto prestazione imponibile (cfr. n. 1.2.7). Non si tratta di una prestazione in capitale proveniente dalla previdenza ai sensi dell’articolo 38 (il «rischio coperto dalla previdenza» non è ancora subentrato), bensì del rimborso di contributi AVS che attualmente non sono assoggettati all’imposta alla fonte, sebbene siano stati dedotti dal reddito imponibile.

Art. 85 Ritenuta d’imposta alla fonte

Con la revisione le basi e le modalità della ritenuta d’imposta alla fonte vengono riunite nello stesso articolo.

Il capoverso 1 corrisponde sul piano materiale al diritto vigente e attribuisce all’AFC la competenza di fissare la ritenuta d’imposta alla fonte.

Nel capoverso 2 sono disciplinate le ritenute forfettarie di cui occorre tenere conto. Con la legge federale del 22 marzo 201321 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche decisa dal Parlamento la tassazione annua postnumerando sarà l’unico sistema di calcolo per le imposte dirette delle persone fisiche. A partire dall’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 2014, i rimandi concernenti le deduzioni di cui bisogna tenere conto nella tariffa dell’imposta alla fonte dovranno essere corretti secondo il sistema postnumerando.

21 FF 2013 2133