Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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Allegato 4 Rimedi giuridici nella procedura d’imposizione alla fonte
1. Situazione iniziale: la persona assoggettata all’imposta alla fonte non ha
ricevuto alcuna attestazione da parte del datore di lavoro o la contesta. (art. 137 cpv. 1 LIFD / art. 49 cpv. 2 LAID)
2. Entro la fine di marzo dell’anno civile successivo: la persona assoggettata
all’imposta alla fonte può esigere dall’autorità cantonale di tassazione una decisione in merito alle prestazioni del datore di lavoro, alla ritenuta d’imposta e alla tariffa applicata.
(art. 137 cpv. 1 LIFD / art. 49 cpv. 2 LAID)
3. L’autorità cantonale di tassazione emana la relativa decisione.
(art. 137 cpv. 1 LIFD / art. 49 cpv. 2 LAID)
4. La persona assoggettata all’imposta alla fonte può presentare reclamo
entro 30 giorni dalla notificazione.
(art. 139 in combinato disposto con l’art. 132 LIFD / art. 48 LAID)
5. Decisione su reclamo dell’autorità di tassazione.
(art. 139 in combinato disposto con l’art. 132 LIFD / art. 48 LAID)
6. La persona assoggettata all’imposta alla fonte può impugnare con ricorso la
decisione su reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.
(art. 140 LIFD / art. 50 cpv. 1 LAID)
7. La decisione su ricorso può essere impugnata davanti a un'altra autorità
cantonale, indipendente dall'amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda.
(art. 145 LIFD / art. 50 cpv. 3 LAID)
8. La decisione cantonale d’ultima istanza può essere impugnata mediante
ricorso al Tribunale federale.
(art. 146 LIFD / art. 73 LAID)35