Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine

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segnatamente l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). L’imposizione alla fonte è oggi una procedura standardizzata. Poiché con il software elaborato per i salari i conteggi dell’imposta alla fonte potranno essere inviati elettronicamente alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni (progetto «Salario standard e imposta alla fonte» [ELM/QSt]), nonostante la fase iniziale comporterà dei costi di introduzione si avranno processi di lavoro automatizzati e semplificazioni amministrative. Per questo motivo, con la modifica dell’ordinanza del 19 ottobre 199317 sull’imposta alla fonte (OIFo) dal 2015 la provvigione di riscossione sarà compresa tra l’1 e il 3 per cento18.

Nel quadro della presente revisione la provvigione di riscossione in tutta la Svizzera sarà uniformata all’1 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte. In questo modo viene semplificata la procedura intercantonale, dal momento che i debitori della prestazione imponibile non saranno più incentivati a conteggiarla nel Cantone in cui hanno sede, se questo versa una provvigione di riscossione maggiore rispetto al Cantone che ne ha effettivamente diritto. Inoltre, nel caso dell’imposta federale diretta l’uniformazione comporta la parità di trattamento di tutti i debitori della prestazione imponibile. Ciò soddisfa, tra l’altro, una richiesta dei Cantoni. Inoltre, sarà introdotto un tetto per le prestazioni in capitale. La provvigione di riscossione sarà fissata al massimo a 50 franchi per prestazione in capitale per l’imposta alla fonte di Confederazione, Cantoni e Comuni. Considerato l’ammontare delle prestazioni in capitale, questo importo massimo è giustificato e tiene conto dell’attuale indennizzo, molto generoso, dell’onere amministrativo.

Anche in futuro la provvigione di riscossione non sarà assoggettata all’imposta sul valore aggiunto secondo una prassi applicata dal 1995.

1.2.7 Rimborso dei contributi AVS

Con la presente revisione sarà eliminata una lacuna nell’imposizione. Attualmente i cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con la Svizzera possono richiedere il rimborso senza interessi dei loro contributi AVS, purché abbiano lasciato definitivamente la Svizzera (art. 18 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 194619 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS]). La condizione per il rimborso è che devono aver versato i contributi per almeno un anno. I contributi AVS rimborsati attualmente non sono assoggettati all’imposta alla fonte, sebbene siano stati dedotti dal reddito imponibile. In futuro queste prestazioni in capitale saranno assoggettate all’imposta alla fonte. A livello cantonale è interessato solo il Cantone di Ginevra, poiché vi ha sede l’Ufficio centrale di compensazione (UCC), a cui è stato affidato questo compito. Secondo l’UCC, nel 2012 sono stati rimborsati quasi 40 milioni di franchi. Conformemente alla LIFD la tassazione è effettuata in base alla tariffa fiscale per i contribuenti che esercitano un’attività accessoria. Secondo la modifica del 25 febbraio 201320 della OIFo questa tariffa lineare ammonta all’1 per cento delle entrate lorde. Tale disposizione decade nella LAID in virtù dell’autonomia tariffaria che la Costituzione garantisce ai Cantoni.

17 RS 642.118.2

18 RU 2013 783

19 RS 831.10

20 RU 2013 783