Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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vigente. Non è pertanto possibile stimare quanti residenti in più saranno assoggettati alla tassazione ordinaria ulteriore, né quante persone intenderanno avvalersi del diritto di essere sottoposte a tassazione ordinaria ulteriore presentando la relativa richiesta, né in quale misura si modificherà il loro onere fiscale. Tra l’altro il numero di contribuenti assoggettati all’imposta alla fonte continua a variare fortemente. Nonostante negli ultimi 20 anni tale numero abbia registrato una forte crescita tendenziale e, secondo i dati attuali, comprenda circa 780 000 persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente (cfr. n. 1.1), è impossibile prevedere il numero dei lavoratori che saranno impiegati in Svizzera e pertanto assoggettati all’imposta alla fonte. Alla luce di tutti questi aspetti, non è possibile quantificare le eventuali maggiori o minori entrate. Per questa ragione, è stato elaborato un questionario specifico che viene inviato ai Cantoni nell’ambito della procedura di consultazione. Esso permetterà sulla base delle risposte pervenute di quantificare le ripercussioni finanziarie della nuova normativa proposta per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.
Malgrado questa mancanza di informazioni, è possibile fare stime qualitative sulle maggiori o minori entrate. Queste dipendono principalmente dai seguenti tre punti della riforma:
1. riduzione della soglia di reddito a partire dalla quale la tassazione ordinaria
ulteriore è obbligatoria;
2. richiesta di una tassazione ordinaria ulteriore sia per i residenti a basso reddito
sia per i quasi residenti;
3. soppressione delle correzioni della tariffa.
La sola riduzione della soglia di reddito non dovrebbe generare maggiori o minori entrate rilevanti per gli enti pubblici, purché nell’attuale sistema le ritenute d’imposta alla fonte e le correzioni della tariffa comportino in media un’imposizione corretta conforme alla tassazione ordinaria.
La possibilità per i contribuenti assoggettati all’imposta alla fonte di richiedere una tassazione ordinaria ulteriore determinerà invece tendenzialmente minori entrate, perché essa verrà sfruttata soltanto se si rivelerà più vantaggiosa dell’imposizione alla fonte. Rispetto alla tassazione ordinaria ulteriore, l’imposizione alla fonte sarà vantaggiosa soprattutto per le economie domestiche che attualmente non ricorrono a correzioni della tariffa e che sono domiciliate in un Comune con un onere fiscale superiore alla tariffa dell’imposta alla fonte applicabile. Queste dovrebbero costituire la maggioranza, dato che tendenzialmente le persone a basso reddito sono domiciliate in Comuni con oneri fiscali elevati.
Riassumendo si può constatare che le minori entrate saranno tanto più modeste, quanto più bassa sarà la soglia a partire dalla quale la tassazione ordinaria ulteriore sarà obbligatoria. Inoltre, le minori entrate derivanti dalla richiesta di una tassazione ordinaria ulteriore dovrebbero essere più consistenti per i Cantoni e i Comuni che per la Confederazione, dato che l’imposta federale diretta delle persone fisiche è fortemente progressiva e ha scarsa rilevanza nell’ambito dei redditi bassi.
La revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa può influire anche sulla perequazione delle risorse nel quadro della perequazione finanziaria (NPC), dal momento che le entrate provenienti dall’imposizione alla fonte hanno