Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

Entrambe le varianti pongono in discussione il sistema. In caso di corresponsione degli interessi da parte del debitore della prestazione imponibile, a quest’ultimo sarebbero affidati ulteriori compiti. L’onere amministrativo e finanziario supplementare che ne deriverebbe per l’economia sarebbero in contrasto con gli sforzi volti a sgravare l’economia da un onere amministrativo supplementare.

Anche la soluzione alternativa, ossia la corresponsione degli interessi sull’imposta trattenuta alla fonte da parte dei Cantoni al momento della ritenuta sul salario non sarebbe ragionevole dal punto di vista amministrativo. Per garantire una corresponsione corretta degli interessi i Cantoni dovrebbero determinare in ogni singolo caso quando il debitore della prestazione imponibile ha effettuato la ritenuta d’imposta alla fonte.

Nei casi in cui la persona assoggettata all’imposta alla fonte sposta il suo domicilio o luogo di lavoro in un altro Cantone risulterebbe un onere supplementare, dato che conformemente all’articolo 38a LAID la competenza territoriale dei residenti e dei quasi residenti è definitiva soltanto alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.

Art. 33b Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Per i capoversi 1−5 si rimanda al commento all’articolo 89a LIFD.

Art. 34 cpv. 2

La nuova regolamentazione prevede per tutti i residenti assoggettati all’imposta alla fonte la tassazione ordinaria ulteriore o la possibilità di farne richiesta. Le rispettive norme sono sancite dall’articolo 33a e 33b. Il capoverso 2 è quindi obsoleto.

Titolo prima dell’art. 35

Per gli adeguamenti si rimanda al commento al titolo prima dell’articolo 91 LIFD.

Art. 35 cpv. 1 frase introduttiva, lett. h e j, cpv. 2 e 3

La frase introduttiva nel capoverso 1 viene armonizzata con il titolo del capitolo in quanto si tiene conto degli elementi di riferimento per l’imposizione alla fonte delle persone giuridiche (senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera).

Per il capoverso 1 lettera h si rimanda al commento all’articolo 91 capoverso 2 LIFD.

Per il capoverso 1 lettera j si rimanda al commento al numero 1.2.7.

Per il capoverso 2 si rimanda al commento all’articolo 99 LIFD.

In base alla prassi attuale e analogamente alla LIFD nel capoverso 3 si stabilisce esplicitamente che la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 11 capoverso 4 è applicata anche ai contribuenti assoggettati all’imposta alla fonte senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera.

Art. 35a Tassazione ordinaria ulteriore

Per i capoversi 1–4 si rimanda al commento all’articolo 99a LIFD.