Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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L’attuale rimando all’articolo 36 va stralciato perché contiene le tariffe dell’imposta federale diretta a cui fa già riferimento il capoverso 1.
Il capoverso 3 corrisponde sul piano materiale al vigente articolo 86 capoverso 2.
Il capoverso 4 stabilisce a livello legislativo una delega delle competenze all’AFC. Quest’ultima deve in particolare poter disciplinare le modalità di imposizione di una tredicesima mensilità, di una gratifica o di un reddito risultante da un’attività a tempo parziale o accessoria. Di fatto già oggi l’articolo 2 lettera d OIFo da all’AFC questa facoltà. Sui contributi AVS rimborsati l’imposta federale diretta deve essere riscossa separatamente rispetto alla tariffa lineare prevista per i contribuenti che esercitano un’attività accessoria (art. 1 cpv. 1 lett. d OIFo). A causa della durata dell’obbligo contributivo AVS, che a seconda delle circostanze può essere molto lunga, è quasi impossibile attribuire gli importi rimborsati ai singoli periodi fiscali e calcolare quindi il recupero d’imposta.
Il capoverso 5 corrisponde sul piano materiale al vigente articolo 85 capoverso 2.
Art. 86 Struttura della tariffa
Le vigenti disposizioni dell’articolo 86 sono riprese nell’articolo 85. L’articolo 86 può quindi essere stralciato.
Art. 87 Imposta considerata
Questa disposizione è obsoleta, perché tutti i residenti saranno sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore o potranno farne richiesta. L’effetto liberatorio dell’imposta alla fonte è ora sancito nell’articolo 89a capoverso 4.
Art. 88 cpv. 1 lett. b e cpv. 2–4
Il capoverso 1 lettera b concretizza la regolamentazione vigente per quanto riguarda l’elenco degli obblighi del debitore della prestazione imponibile. Secondo questa disposizione il datore di lavoro deve fornire un’attestazione relativa a tre informazioni centrali: le prestazioni fornite al lavoratore, l’ammontare della ritenuta d’imposta alla fonte e la tariffa applicata.
La modifica nel capoverso 2 è un intervento redazionale. Il termine «imposta» è sostituito dall’espressione «imposta alla fonte».
Nel capoverso 3 la questione della responsabilità delle persone giuridiche viene disciplinata in modo analogo alla legge federale del 20 dicembre 194622su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il riferimento è costituito dall’articolo 52 capoverso 2 LAVS (Responsabilità).
Il capoverso 4 uniforma la provvigione di riscossione. Da ora in poi in tutta la Svizzera essa sarà limitata all’1 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte (cfr. n. 1.2.6).
Art. 89 Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio
22 RS 831.10