Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

In linea di massima il diritto primario di tassazione spetta allo Stato di domicilio. Il reddito che un non residente consegue nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro costituisce solo una parte dei suoi proventi totali, i quali sono realizzati prevalentemente nello Stato di domicilio, dove possono essere tenute in considerazione le esigenze personali e familiari in modo appropriato. Secondo le norme di ripartizione del diritto tributario internazionale, in linea di massima il reddito da attività lucrativa dipendente è tassato nel luogo di lavoro. Nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro devono pertanto essere considerate quelle deduzioni che sono direttamente correlate con i proventi assoggettati alla fonte (spese di conseguimento del reddito). A tale proposito, il diritto vigente svizzero va oltre nel senso che nella tariffa dell’imposta alla fonte si tiene conto anche degli oneri familiari.

L’abolizione delle correzioni della tariffa rappresenta uno sgravio amministrativo per quei Cantoni che nella prassi attuale ammettono queste deduzioni supplementari anche per i non residenti.

1.2.4 Competenza territoriale

La revisione comporta necessariamente modifiche della LIFD e della LAID per quanto concerne la competenza territoriale. Finora per tutte le categorie di contribuenti si teneva conto della situazione al momento del pagamento o del trasferimento della prestazione imponibile. D’ora in poi per i residenti sarà valido il domicilio al 31 dicembre come giorno di riferimento analogamente alla procedura di tassazione ordinaria (primato del Cantone di domicilio). Per i quasi residenti sarà valido il luogo di lavoro al 31 dicembre e per i non residenti sarà valido il luogo di lavoro alla fine del mese. Per i dimoranti settimanali internazionali la tassazione è di competenza del Cantone in cui essi soggiornavano durante la settimana. Se la ritenuta d’imposta alla fonte è stata effettuata da un Cantone che non ne aveva la facoltà, quest’ultimo trasmette l’imposta trattenuta alla fonte al Cantone avente diritto.

1.2.5 Procedura

Rispetto al diritto vigente, le disposizioni sulla procedura di ricorso sono state ulteriormente precisate. La persona assoggettata all’imposta alla fonte può esigere una decisione dall’autorità di tassazione competente, se non ha ricevuto nessuna attestazione del datore di lavoro relativa alle sue prestazioni, alla ritenuta d’imposta alla fonte e alla tariffa applicata oppure se, pur essendone in possesso, la contesta. Attualmente la legge esige soltanto un’attestazione relativa alle prestazioni fornite e alla ritenuta d’imposta (art. 88 cpv. 1 lett. b, art. 100 cpv. 1 lett. b e art. 127 cpv. 1 LIFD). Chi presenta la relativa richiesta dopo il termine prestabilito, ovvero la fine del mese di marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, riceve una decisione di non entrata nel merito. La procedura di ricorso in materia di imposizione alla fonte è descritta nell’allegato 4.

1.2.6 Uniformazione della provvigione di riscossione

Con la provvigione di riscossione viene indennizzato l’onere amministrativo dei datori di lavoro (debitori della prestazione imponibile) per la riscossione dell’imposta alla fonte. Attualmente ricevono una provvigione di riscossione compresa tra il 2 e il 4 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte. Nel diritto vigente non è prevista alcuna provvigione di riscossione per altre tasse, ad esempio l’imposta sul valore aggiunto e i contributi per le assicurazioni sociali,