Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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ricevuto alcuna attestazione dal datore di lavoro. In entrambi i casi essa può esigere una decisione dall’autorità di tassazione. Chi non avvia la procedura per tempo riceve una decisione di non entrata nel merito. Con il termine «sussistenza» si intende la sussistenza di un assoggettamento all’imposta alla fonte. Il termine «estensione» riguarda invece in particolare l’ammontare della ritenuta d’imposta alla fonte e la tariffa applicata.
Chi contesta la decisione emessa dall’autorità di tassazione può presentare reclamo per scritto entro 30 giorni sulla base dell’articolo 139 in combinato disposto con l’articolo 132. Secondo l’articolo 140 il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale. La decisione su ricorso può essere impugnata davanti a un’altra autorità cantonale, indipendente dall’amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda (art. 145). L’ultima decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale (art. 146).
Secondo il capoverso 2 il ricorso di un contribuente non esonera il debitore della prestazione imponibile ad effettuare durante l’intera procedura di ricorso la ritenuta d’imposta alla fonte contestata. Anche il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento.
Il capoverso 3 stabilisce che il debitore della prestazione imponibile è tenuto ad effettuare sino al termine della procedura di ricorso la ritenuta d’imposta alla fonte contestata.
Art. 138 cpv. 3
Nel capoverso 3 viene introdotta una nuova norma collettrice per garantire la ritenuta d’imposta alla fonte. In linea di massima l’imposta alla fonte dovuta deve essere conteggiata dal debitore della prestazione imponibile e versata all’autorità di tassazione. Imposte alla fonte non trattenute o trattenute soltanto in parte devono quindi essere richieste al debitore della prestazione imponibile. In determinati casi la ritenuta d’imposta alla fonte non è più possibile, ad esempio in caso di fallimento. Nella sentenza del 25 novembre 201026 il Tribunale federale ha stabilito che in caso di fallimento non è arbitrario procedere alla riscossione direttamente presso il contribuente. Se si rinunciasse alla riscossione diretta, la persona assoggettata all’imposta alla fonte sarebbe privilegiata rispetto al contribuente tassato secondo la procedura ordinaria. Di fatto l’importo dell’imposta alla fonte dovuta viene riscosso direttamente presso il contribuente.
Se il contribuente ha il proprio domicilio fiscale all’estero, è tuttavia difficile procedere a una riscossione diretta poiché la notifica di decisioni all’estero non è ammessa dal diritto internazionale (principio di territorialità).
3.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 32 Campo d’applicazione
26 Sentenza 2C ̲ 516/2010 del 25.11.2010, pubblicazione prevista.