Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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che saranno molto più importanti la trasmissione informatizzata del conteggio al Cantone interessato e il venir meno delle domande derivanti dalle procedure di conteggio intercantonali. Nel complesso, le misure adottate nel quadro del sistema ELM/QSt comporteranno sgravi amministrativi e garantiranno una maggiore certezza del diritto per i datori di lavoro che hanno impiegato persone assoggettate all’imposta alla fonte. In ogni caso la presente revisione si prefigge di evitare per quanto possibile le disparità di trattamento tra le persone assoggettate all’imposta alla fonte e quelle tassate secondo la procedura ordinaria, al fine di tenere conto delle esigenze del diritto internazionale sovraordinato conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale.
4 Programma di legislatura
L’avamprogetto non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201227 sul programma di legislatura 2011–2015 né nel decreto federale del 15 giugno 201228 sul programma di legislatura 2011–2015.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
5.1.1 Uguaglianza giuridica
Conformemente all’articolo 127 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), nell’ambito della riscossione dell’imposta vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica. I lavoratori senza permesso di domicilio e i lavoratori esercitanti un’attività lucrativa dipendente domiciliati all’estero che conseguono il loro reddito prevalentemente in Svizzera continuano a essere assoggettati all’imposta alla fonte. L’elemento determinante per l’imposizione alla fonte non è la cittadinanza, bensì l’assenza di un permesso di domicilio. Nella sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010, l’imposizione alla fonte non è stata messa in dubbio in quanto tale, bensì unicamente per le deduzioni concesse nel quadro di questo tipo d’imposizione ai quasi residenti.
Rispetto al diritto vigente, in futuro tutti i residenti assoggettati all’imposta alla fonte saranno sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore o potranno chiedere di esservi sottoposti presentando la relativa richiesta. In tal modo, si terrà maggiormente conto del principio dell’uguaglianza giuridica ancorato nell’articolo 8 della Costituzione. Sotto il profilo materiale, essi saranno equiparati alle persone tassate secondo la procedura ordinaria, nel senso che potranno far valere le medesime deduzioni. Ciò vale anche per i quasi residenti, purché presentino una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore. In tal modo viene concretizzata a livello legislativo un’esigenza fondamentale formulata dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Limitare le deduzioni per i quasi residenti a quelle previste nella tariffa dell’imposta alla fonte è oggettivamente accettabile. I lavoratori svizzeri con domicilio all’estero ne sono toccati in ugual misura.
27 FF 2012 305
28 FF 2012 6413