Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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Convenzione impone alle Parti. Inoltre, le autorità competenti delle Parti devono consultarsi e devono sforzarsi di risolvere la situazione per via di amichevole composizione, se lo Stato richiesto ritiene che l’applicazione della Convenzione in un caso particolare potrebbe avere conseguenze gravi e indesiderabili, segnatamente di natura economica o sociale.

L’autorità competente per la Svizzera è il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o la persona autorizzata a rappresentarlo (cfr. art. 3 cpv. 3 dell’avamprogetto del decreto federale).

Par. 3−6

La Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede un organo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti ed è sotto l’egida dell’OCSE. Gli Stati che hanno firmato la Convenzione, ma non l’hanno ancora ratificata, accettata o approvata possono partecipare alle sedute in qualità di osservatori. L’organo di coordinamento sorveglia l’attuazione della Convenzione e i suoi sviluppi. Può raccomandare modifiche o integrazioni alla Convenzione. Nell’applicazione della Convenzione da parte delle autorità competenti o nel quadro delle procedure giudiziarie possono sussistere questioni d’interpretazione della Convenzione che una Parte può sottoporre all’organo di coordinamento. Tuttavia, i suoi pareri non sono vincolanti, poiché l’organo di coordinamento svolge solo una funzione di consulente. Se sorgono difficoltà o dubbi tra due o più Parti in merito all’attuazione o all’interpretazione della Convenzione, il paragrafo 5 dell’articolo 24 prevede che le Parti regolino la questione di comune accordo e ne informino l’organo di coordinamento. Se una persona interessata ha l’impressione che uno Stato non applichi correttamente la Convenzione, può ricorrere a rimedi giuridici che vengono offerti dalla sua legislazione nazionale, ma non a una procedura amichevole prevista dalla Convenzione.

Art. 25 Lingua

In linea di principio le domande di assistenza amministrativa e le relative risposte devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa e dell’OCSE (ossia in inglese o in francese). Tuttavia, le Parti possono concordare anche bilateralmente un’altra lingua.

Art. 26 Costi

Sempre che le Parti non concordino altrimenti, le spese sostenute per fornire l’assistenza amministrativa sono a carico dello Stato richiesto. Ciò corrisponde al principio generale secondo il quale ogni Stato sostiene i propri costi legati all’assistenza amministrativa. Le spese straordinarie sostenute per fornire l’assistenza amministrativa sono invece a carico dello Stato richiedente. Si può trattare, ad esempio, di costi di una procedura richiesta in particolare dallo Stato richiedente, costi per la trasmissione di informazioni effettuata da terzi nonché costi per esperti o traduttori. Rientrano ugualmente in questa categoria i risarcimenti dei danni che devono essere effettuati a persone interessate a seguito delle misure richieste da uno Stato. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su domanda, si rimanda all’articolo 18 LAAF che è applicabile anche nel quadro della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Per lo scambio spontaneo di informazioni non è necessaria nessuna norma speciale, poiché i costi devono essere sostenuti dalle autorità che lo effettuano e che sono contemporaneamente i proprietari delle informazioni.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 27 Altri accordi e impegni internazionali

La Convenzione sull’assistenza amministrativa non pregiudica le possibilità di assistenza previste da altri accordi e impegni esistenti o futuri. Se esistono diverse basi giuridiche per l’assistenza amministrativa (ad es. CDI bilaterali e TIEAs o trattati multilaterali), lo Stato richiedente si riserva la facoltà di scegliere la base giuridica adeguata per la sua domanda (cfr. in merito anche il cap. 2).

Il paragrafo 2 dell’articolo 27 è irrilevante per la Svizzera, poiché non è uno Stato membro dell’Unione europea.

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