Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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Scambio di informazioni su domanda

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di ritirare la riserva all’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE. In questo modo la Svizzera ha potuto estendere lo scambio di informazioni con altri Paesi sulla base di una domanda concreta e motivata. Il rispetto dello standard internazionale in materia di scambio di informazioni su domanda viene verificato con valutazioni tra pari (peer reviews) del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale). Nel quadro della prima fase della peer review, svoltasi nel mese di giugno del 2011, il Forum globale ha rivolto alla Svizzera numerose raccomandazioni, tra cui la necessità di adeguare un numero cospicuo di CDI allo standard in materia di scambio di informazioni. Il Consiglio federale si adopera affinché vengano adottate le misure necessarie per attuare le raccomandazioni del Forum globale in modo che la Svizzera possa superare la seconda fase della peer review e ottenga un giudizio complessivo positivo. Per quanto concerne la raccomandazione di adeguare un numero cospicuo di CDI allo standard in materia di scambio di informazioni, il Consiglio federale ha già adottato diverse misure:

• ha riveduto numerose CDI esistenti e ha concluso nuove CDI e TIEAs che prevedono un’assistenza amministrativa secondo lo standard dell’OCSE;

• il 22 ottobre 2014 ha posto in consultazione il disegno della legge federale concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI); e

• ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa.

Queste tre misure sono complementari. La Svizzera attualmente può scambiare informazioni su domanda sulla base di CDI e TIEAs con 44 Stati e territori conformi allo standard (stato: 2 dicembre 2014). Con la LASSI la Svizzera può rendere la propria rete di CDI unilateralmente conforme allo standard. Nel caso della LASSI, si tratta di una misura transitoria, poiché accordi bilaterali sono da preferirsi a soluzioni unilaterali e pertanto la Svizzera continuerà ad adoperarsi per la revisione delle CDI esistenti con questi Stati. Con la Convenzione sull’assistenza amministrativa la Svizzera può aumentare ulteriormente il numero degli Stati con i quali può scambiare informazioni su domanda conformemente allo standard, poiché con determinati Stati firmatari della Convenzione sull’assistenza amministrativa non ha concluso CDI o TIEAs. Se la LASSI e la Convenzione sull’assistenza amministrativa fossero attualmente in vigore, la Svizzera potrebbe scambiare informazioni su domanda con 127 Stati e territori conformi allo standard (stato: 2 dicembre 2014).

Scambio automatico di informazioni

Gli Stati del G20 hanno incaricato l’OCSE di sviluppare uno standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Esso è stato approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014 ed è stato confermato dagli Stati del G20 il 20 e 21 settembre 2014. Dopo che le Commissioni parlamentari competenti e i Cantoni sono stati consultati, l’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato i mandati per la negoziazione dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale con gli Stati partner.

Il 29 ottobre 2014, 51 Stati e territori7 hanno firmato un Accordo multilaterale sui principi di esecuzione dello scambio automatico di informazioni (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA). L’MCAA è lo strumento di attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni creato dall’OCSE. Esso contiene le seguenti caratteristiche principali:

• si fonda sull’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa che costituisce la base

giuridica degli accordi per lo scambio automatico di informazioni. L’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa precisa che per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti si scambiano le informazioni.

• L’MCAA può essere firmato da ogni Stato che ha almeno manifestato l’intenzione di firmare la

Convenzione sull’assistenza amministrativa.

7 Albania, Anguilla, Argentina, Aruba, Austria, Belgio, Bermuda, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Curaçao, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Isole Vergini Britanniche, Italia, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Faröer, Isole Cayman, Isole di Turks e Caicos, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Messico, Montserrat, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Ungheria. 3-10.00 \ COO 8/33