Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine
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questi. I diversi accordi coesistono e la Convenzione sull’assistenza amministrativa non preclude la possibilità di fornire assistenza amministrativa in base ad altri accordi esistenti o futuri (cfr. spiegazioni relative all’articolo 27 della Convenzione sull’assistenza amministrativa).
Per lo scambio di informazioni su domanda ciò significa che per gli Stati in cui sono già in vigore una CDI o un TIEA conforme allo standard, in futuro sussisteranno due possibili basi giuridiche. Per
quanto riguarda l’obbligo di accordare assistenza amministrativa su domanda, in linea di principio essi sono equivalenti, perché tutti si basano sullo standard dell’OCSE, come viene stabilito in particolare nell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE e nel relativo commentario (cfr. spiegazioni relative all’art. 5 della Convenzione sull’assistenza amministrativa). Possono invece esserci delle differenze per quanto riguarda la durata dell’applicabilità e le imposte considerate nella Convenzione. Gli Stati che presentano una domanda di informazioni alla Svizzera devono indicare ogni volta su quale principio giuridico si basa la domanda. L’AFC verifica se nel principio giuridico scelto sono soddisfatte le condizioni stabilite. Non è possibile ricorrere a più principi giuridici per una domanda. Se l’AFC respinge una domanda, lo Stato richiedente può presentare la stessa domanda sulla base di un’altra base giuridica. L’AFC verifica se in quest’altra base giuridica scelta sono soddisfatte le condizioni.
Con la Convenzione sull’assistenza amministrativa la Svizzera si impegna per la prima volta a scambiare informazioni anche spontaneamente. Le CDI e i TIEAs della Svizzera non prevedono alcuno scambio spontaneo di informazioni. Questo avverrà quindi esclusivamente in base alla Convenzione sull’assistenza amministrativa e solo nei confronti delle Parti di questa Convenzione.
3 Spiegazioni sulle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa
Capitolo 1: Campo di applicazione della Convenzione
Art. 1 Oggetto della Convenzione e persone considerate
Par. 1
La Convenzione sull’assistenza amministrativa si prefigge di accordare l’assistenza amministrativa in materia fiscale tra le Parti. Il paragrafo 1 dell’articolo 1 precisa che l’assistenza amministrativa può comprendere eventualmente anche provvedimenti di organi giudiziari. Ogni singola Parte stabilisce quali autorità forniscono assistenza amministrativa secondo il diritto nazionale. L’assistenza amministrativa viene sempre accordata con riserva del capitolo IV che tutela i diritti dei contribuenti e indica i limiti dell’assistenza amministrativa (cfr. in particolare l’art. 21 della Convenzione sull’assistenza amministrativa).
Par. 2
L’assistenza amministrativa include tre settori: lo scambio di informazioni (compresi i controlli fiscali simultanei e la partecipazione a quelli effettuati all’estero), la riscossione dei crediti fiscali (compresi i provvedimenti conservativi) e l’assistenza per la notifica di documenti (cfr. cap. 3). Una Parte non deve obbligatoriamente accordare tutte queste forme di assistenza amministrativa e può presentare riserve (cfr. art. 30 della Convenzione sull’assistenza amministrativa e il precedente numero 1.2 «Riserve e dichiarazioni»). Se una Parte presenta una riserva per una determinata forma di assistenza amministrativa, non può richiedere tale forma di assistenza amministrativa dalle altre Parti.
Par. 3
Il paragrafo 3 dell’articolo 1 tratta il campo di applicazione personale della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Di conseguenza, la cittadinanza e la residenza delle persone interessate dall’assistenza amministrativa non ha importanza. La disposizione chiarisce che una persona interessata dall’assistenza amministrativa non può obiettare che non è cittadino di una delle Parti o non vi risiede.
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