Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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Par. 2 lett. g

Lo Stato richiesto può negare l’assistenza amministrativa se lo Stato richiedente non ha esaurito tutte le misure previste dalla sua legislazione o dalla sua prassi amministrativa (cfr. anche l’art. 18 par. 1 lett. f della Convenzione sull’assistenza amministrativa). È fatta salva l’obiezione per cui il ricorso a tali misure comporta difficoltà sproporzionate. Questo requisito è contenuto esplicitamente nel Modello di Accordo sullo scambio automatico di informazioni fiscali (cfr. art. 5 par. 5 lett. g). È contenuto anche nelle spiegazioni all’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE (n. marg. 9a).

Par. 3 e 4

In linea di massima i paragrafi 3 e 4 sono conformi all’articolo 26 del Modello di convenzione

dell’OCSE e pertanto devono essere interpretati ai sensi delle spiegazioni all’articolo 26 di tale Modello di convenzione.

Art. 22 Segreto

L’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità. Si tratta di principi imprescindibili in relazione allo scambio di informazioni su questioni fiscali. Clausole analoghe sono contenute nell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE e nel Modello di convenzione dell’OCSE sullo scambio di informazioni fiscali.

Par. 1

Secondo il paragrafo 1 dell’articolo 22 le informazioni ottenute da una Parte in virtù dell’applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa devono essere tenute segrete e tutelate alle stesse condizioni previste per le informazioni ottenute in applicazione della legislazione di questa Parte. La Parte richiesta può comunicare alla Parte richiedente quali disposizioni in materia di protezione dei dati personali della sua legislazione interna devono essere rispettate anche dalla sua Parte per garantire il livello necessario di protezione dei dati. Le disposizioni in materia di protezione, tuttavia, non devono andare al di là di quanto è necessario per garantire la protezione dei dati. Questa norma è il risultato del rimando alla legislazione interna di una Parte e serve a garantire una protezione sufficiente dei dati.

Il Consiglio federale deve essere autorizzato a concordare con le autorità competenti delle altre Parti quali disposizioni in materia di protezione dei dati devono essere rispettate (cfr. art. 5a avamprogetto LAAF). Poiché in linea di principio la legislazione svizzera sulla protezione dei dati è conforme ai requisiti internazionali, tali accordi di norma serviranno a garantire che lo Stato partner assicuri il livello necessario di protezione dei dati. Al riguardo si terrà in considerazione che in linea di massima tutti gli Stati conoscono le prescrizioni per la protezione dei dati specifiche per quelli fiscali, poiché è comunemente riconosciuto che tali dati devono essere oggetto di protezione particolare. Per quanto concerne gli Stati con cui la Svizzera in passato ha scambiato dati in base a una CDI o a un TIEA, è possibile fare riferimento alle esperienze fatte in questo ambito. È inoltre possibile riferirsi alle valutazioni nel quadro delle peer reviews del Forum globale che ha esaminato 71 degli 84 Stati firmatari (stato: 4 dicembre 2014). A conclusione della peer review, nel quadro della quale sono state esaminate sia le basi giuridiche che la prassi, in merito al mantenimento del segreto, 43 Stati sono stati valutati «compliant» («conformi»), otto Stati sono stati considerati «largely compliant» («ampiamente conformi») e tre Stati hanno ottenuto il giudizio «partially compliant» («parzialmente conformi»). Altri 17 Stati hanno superato la prima fase della peer review nell’ambito della quale sono state esaminate le basi legali per il mantenimento del segreto. Tutti i 17 Stati hanno ottenuto il giudizio «in place» («a posto»). Accordi supplementari in materia di protezione dei dati si renderanno pertanto necessari solo in determinati casi.

Par. 2

Il paragrafo 2 dell’articolo 22 disciplina il principio di specialità. Le informazioni trasmesse possono essere comunicate soltanto alle persone e alle autorità (compresi i tribunali e le autorità di vigilanza) che si occupano dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di questa Parte,

dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o della vigilanza. Soltanto dette persone o autorità possono utilizzare queste informazioni e unicamente ai fini indicati qui sopra (cfr. tuttavia l’eccezione riportata nell’art. 22 par. 4

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