Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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Art. 4 Principi

Con l’introduzione dello scambio spontaneo di informazioni l’assistenza amministrativa sarà fornita anche senza domanda. L’attuale capoverso 1, secondo il quale l’assistenza amministrativa viene prestata su domanda, deve essere pertanto stralciato senza sostituzione.

L’articolo 4 definisce i principi dello scambio di informazioni. Rimane invariato il fatto che la procedura di assistenza amministrativa deve essere eseguita speditamente (finora cpv. 2, in futuro cpv. 3) e che nello scambio di informazioni su domanda non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che non sono interessate dalla domanda (finora cpv. 3, in futuro cpv. 1). Un nuovo capoverso deve precisare che nell’ambito dello scambio spontaneo di informazioni è ammessa la trasmissione di informazioni su una persona solo nei casi in cui sia previsto dall’accordo applicabile. Per ogni persona sulla quale dovranno essere trasmesse spontaneamente informazioni si dovrà verificare se sono soddisfatte le condizioni per uno scambio spontaneo. Tuttavia, questo capoverso non deve essere interpretato nel senso che non possono assolutamente essere trasmesse informazioni su terzi. Il manuale dell’OCSE del 2006 sullo scambio spontaneo di informazioni22, ad esempio, prevede la comunicazione dell’identità della persona che ha fornito le informazioni trasmesse all’Amministrazione delle contribuzioni, come pure le informazioni sull’intermediario finanziario se quest’ultimo ha effettuato pagamenti o transazioni. La trasmissione di queste informazioni può essere presa in considerazione nel caso in cui il fatto di impedirne l’accesso vanifica l’assistenza amministrativa. In tal caso, però, queste persone hanno la possibilità di ricorrere (cfr. art. 19 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 22d cpv. 2).

Art. 5a Accordi sulla protezione dei dati

Nel paragrafo 1 dell’articolo 22 la Convenzione sull’assistenza amministrativa stabilisce che la Parte che trasmette le informazioni può definire misure di protezione volte al mantenimento del segreto che la Parte che riceve le informazioni deve rispettare (cfr. spiegazioni all’art. 22 di detta Convenzione). In questo modo la Parte che fornisce le informazioni deve poter avere la garanzia di una protezione sufficiente dei dati. L’articolo 5a disciplina la competenza interna per concludere tali accordi e la attribuisce al Consiglio federale nella misura in cui questi ultimi corrispondano almeno alle disposizioni materiali della legge federale del 19 giugno 199223 sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 9 cpv. 5 e art. 10 cpv. 4

Questi capoversi devono essere spostati in un nuovo articolo 22j (cfr. spiegazioni all’articolo 22j).

Art. 14 cpv. 4, art. 14a cpv. 3bis, cpv. 4 lett. b e cpv. 5 nonché art. 17 cpv. 3

Con la Convenzione sull’assistenza amministrativa si deve creare la base legale che consenta la notifica diretta a mezzo posta di documenti a una persona residente in un’altra Parte (cfr. spiegazioni all’art. 17 par. 3 della Convenzione). Ne consegue che è necessario adeguare le disposizioni che disciplinano l’informazione delle persone legittimate a ricorrere e la notifica della decisione finale nel quadro della procedura di assistenza amministrativa. Se la notifica diretta a mezzo posta è consentita, essa precede la designazione di una persona in Svizzera autorizzata a ricevere notifiche e la pubblicazione nel Foglio federale. L’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa (PA) disciplina quando un termine si intende rispettato nel quadro di una procedura amministrativa. Secondo il capoverso 1 gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità oppure,

all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. Questa norma generale si applica anche nel quadro della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale per quanto concerne le notifiche a mezzo posta inviate in Svizzera dall’estero.

Art. 20 cpv. 3

La trasmissione a uno Stato terzo di informazioni ottenute nel quadro di una procedura di assistenza amministrative non è previsto nelle CDI ed è espressamente escluso nei TIEAs in virtù della natura

22 Disponibile sul sito: www.oecd.org/ctp > Topics > Exchange of information > OECD Manual on Information Exchange

23 RS 235.1

24 RS 172.021 3-10.00 \ COO 27/33