Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali

1.1 Situazione iniziale

La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) è nata nel 1988 da una collaborazione del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). È stata presentata alla firma il 25 gennaio 1988 ed è entrata in vigore per i primi cinque Stati (Danimarca, Stati Uniti d’America, Finlandia, Norvegia e Svezia) il 1° aprile 1995. Nei primi anni il numero degli Stati firmatari non è aumentato di molto.

Nel 2009 la Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata riveduta per adeguarla agli sviluppi internazionali e per consentire agli Stati non membri del Consiglio d’Europa o dell’OCSE di aderirvi. Il Protocollo di modifica è entrato in vigore il 1° giugno 2011. Nel presente rapporto, con il concetto di «assistenza amministrativa» si intende la Convenzione sull’assistenza amministrativa riveduta dal Protocollo di modifica del 1° giugno 2011.

Negli ultimi anni sia gli Stati del G20 che gli Stati membri dell’OCSE hanno chiesto a tutti gli Stati di aderire alla Convenzione. In seguito a questo appello, il numero degli Stati che hanno firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa è aumentato a 69. La Convenzione è già entrata in vigore in 43 Paesi (stato: 4 dicembre 2014)1. Tra gli Stati firmatari rientrano tutti gli Stati del G20 e gli Stati membri dell’OCSE ad eccezione di Israele2. Inoltre, negli ultimi due anni il campo di applicazione della Convenzione è stato esteso a 153 territori d’oltremare e alle dipendenze della Corona britannica nonché ai territori dei Paesi Bassi e della Danimarca. Il concetto di «Parti» designa gli Stati e i territori nei quali la Convenzione sull’assistenza amministrativa è in vigore.

In virtù del sostegno di cui gode tale Convenzione da parte del G20 e dell’OCSE e della vasta platea di Stati firmatari, l’adesione alla Convenzione sull’assistenza amministrativa è diventata lo standard nella collaborazione internazionale sulle questioni fiscali. Il 9 ottobre 2013 il Consiglio federale ha deciso di firmare tale Convenzione. La firma è stata apposta il 15 ottobre 2013 presso la sede dell’OCSE a Parigi.

1.2 Punti essenziali del progetto

Principi generali

La Convenzione sull’assistenza amministrativa è uno strumento completo per la collaborazione multilaterale in ambito fiscale. Essa consente alle Parti di accordarsi reciprocamente un’assistenza amministrativa per numerose imposte. Oltre allo scambio di informazioni, la Convenzione prevede altre forme di assistenza amministrativa.

La struttura modulare della Convenzione sull’assistenza amministrativa e la possibilità di presentare determinate riserve consentono agli Stati di escludere determinati tipi di collaborazione e di impostare l’ambito di validità nei singoli casi. Gli Stati possono decidere individualmente a quale forme di collaborazione aderire. Lo scambio di informazioni su domanda e lo scambio spontaneo di informazioni sono obbligatori e non possono essere oggetto di riserve.

Gli ordinamenti giuridici delle Parti sono espressamente rispettati. Nessuno Stato può essere obbligato ad adottare misure contrarie alla propria legislazione.

Un principio generale della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale è l’equilibrio tra gli interessi delle autorità fiscali e la protezione giuridica dei contribuenti.

1 Un elenco aggiornato con tutti gli Stati e territori è disponibile sul sito www.oecd.org/ctp > Exchange of information > Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters > Chart of Participating Jurisdictions.

2 Tuttavia Israele ha emesso una dichiarazione d’intenti in questo senso.

3 Si tratta di Anguilla, Aruba, Bermuda, Curaçao, Gibilterra, Groenlandia, Guernsey, Isola di Man, Isole Faeröer, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Isole di Turks e Caicos, Jersey, Montserrat e Saint Martin. 3-10.00 \ COO 5/33