Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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nell’Allegato A sono sostituite nel diritto nazionale con imposte identiche o analoghe, la Convenzione sull’assistenza amministrativa si applica a queste imposte. Questo approccio corrisponde in linea di massima a quello adottato nelle CDI e nei TIEAs. Il capitolo 4 obbliga le Parti a notificare tali modifiche. Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare le modifiche da apportare all’Allegato A (cfr. art. 3 cpv. 2 dell’avamprogetto del decreto federale).

Capitolo 2: Definizioni generali

Art. 3 Definizioni

Nell’articolo 3 vengono definite le espressioni utilizzate nella Convenzione sull’assistenza amministrativa.

Par. 1

Le espressioni «Stato richiedente» e «Stato richiesto» designano le Parti che richiedono assistenza amministrativa in materia fiscale e le Parti a cui tale assistenza è richiesta.

Il termine «imposta» comprende tutte le imposte per cui è applicabile la Convenzione sull’assistenza amministrativa (per quanto concerne il campo di applicazione, cfr. art. 2 della Convenzione sull’assistenza amministrativa).

L’espressione «credito fiscale» non designa solo gli ammontari d’imposta veri e propri, comprensivi di eventuali importi aggiuntivi, ma anche gli interessi di mora, le multe amministrative e le relative spese di riscossione dovute e non ancora corrisposte (conformemente all’art. 30 par. 1 lett. b della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Questa può essere esclusa per la riscossione di crediti fiscali o di multe amministrative; cfr. in merito capitolo 3 sezione II). Un credito fiscale è dovuto, il che significa che in linea di principio l’importo dell’imposta deve essere definito. Tuttavia, non deve corrispondere obbligatoriamente all’importo dovuto definitivamente, poiché può basarsi ad esempio su stime.

L’espressione «credito fiscale» non comprende solo il debito fiscale personale del contribuente, ma anche la responsabilità di un terzo che deve riscuotere l’imposta alla fonte e/o inviarla all’amministrazione.

L’espressione «autorità competente» designa le autorità elencate nell’Allegato B della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Per la Svizzera corrisponde al capo del Dipartimento federale delle finanze o alla persona autorizzata a rappresentarlo. Questa definizione corrisponde a quella contenuta nelle CDI e nei TIEAs.

L’espressione «cittadino» comprende sia persone fisiche che giuridiche, società di persone, altre associazioni ed enti costituiti. Le persone fisiche si intendono come cittadini se possiedono la cittadinanza della Parte interessata. Le persone giuridiche si intendono appartenenti a una Parte, se sono state costituite in conformità con la legislazione in vigore in questa Parte. Per quanto concerne la cittadinanza delle persone giuridiche, la Convenzione sull’assistenza amministrativa segue quindi la teoria della costituzione o dell’incorporazione utilizzata anche in Svizzera. Le Parti possono definire l’espressione di «cittadinanza» mediante una dichiarazione nell’Allegato C. Poiché la definizione utilizzata nella Convenzione corrisponde a quella svizzera, tale dichiarazione risulta superflua.

Par. 2

Tutte le espressioni non definite nel paragrafo 1 dell’articolo 2 vengono interpretate secondo la legislazione di ogni Parte che applica concretamente la Convenzione sull’assistenza amministrativa. Le CDI e gli accordi sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale contengono una disposizione analoga.

Par. 3

Le modifiche da apportare all’Allegato B (autorità competente) devono essere comunicate a uno dei Depositari della Convenzione sull’assistenza amministrativa (Consiglio d’Europa e OCSE). Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare le modifiche da apportare a questo allegato (cfr. art. 3 cpv. 4 del avamprogetto del decreto federale).

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