Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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della Convenzione sull’assistenza amministrativa). È consentito rivelare le informazioni trasmesse in procedure giudiziarie pubbliche o in una decisione giudiziaria concernente queste imposte. In linea di principio questa norma è conforme al paragrafo 2 dell’articolo 26 del Modello di convenzione

dell’OCSE.

Par. 3

Se una Parte ha escluso determinate imposte dal campo di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa (cfr. art. 30 par. 1 lett. a della Convenzione e le spiegazioni all’art. 2 della Convenzione), le altre Parti non possono utilizzare le informazioni che hanno ricevuto da questa Parte per le imposte che sono state escluse dal campo di applicazione mediante riserva. Per contro, è vietato alla Parte che ha presentato una riserva utilizzare le informazioni ottenute in virtù della Convenzione. La base imponibile elaborata in base alle informazioni ricevute può essere invece utilizzata per più imposte senza violare il paragrafo 3 dell’articolo 22, purché le informazioni non siano inoltrate.

Par. 4

Il paragrafo 4 prevede eccezioni al principio secondo cui le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solo per i fini diversi menzionati nell’articolo 22. Le informazioni scambiate possono essere trasmesse anche ad altre autorità per i loro fini (ad es. per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione e il finanziamento del terrorismo) a due condizioni: innanzitutto, l’utilizzo delle informazioni per altri fini deve essere conforme alla legislazione dello Stato richiesto e in secondo luogo, l’autorità competente dello Stato richiesto deve consentire questo utilizzo. In linea di massima questa disposizione corrisponde a quella del paragrafo 2 dell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE.

In linea di principio allo Stato richiedente è vietato divulgare a un altro Stato le informazioni ricevute. È consentito inoltrarle a un altro Stato solo previo consenso dello Stato richiesto. In questo modo si vuole garantire che uno Stato non riceva informazioni che non potrebbe procurarsi direttamente (ad es. perché questo Stato e quello che ha comunicato le informazioni non hanno concordato uno scambio di informazioni). In questo contesto, l’articolo 20 capoverso 3 LAAF deve essere leggermente adeguato in modo da tenere conto della possibilità di inoltrare informazioni a un’altra Parte, previo consenso dell’autorità che le ha trasmesse (cfr. art. 20 cpv. 3 avamprogetto LAAF).

Art. 23 Procedimenti

Questo articolo stabilisce in quale Stato devono essere avviati procedimenti quando sono coinvolti due Stati (lo Stato richiedente e quello richiesto). Le considerazioni seguenti si limitano alle forme di assistenza amministrativa per le quali non deve o non può essere presentata riserva.

Par. 1

I procedimenti relativi a misure prese dallo Stato richiesto in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa devono essere avviati davanti alla competente istanza di questo Stato. Per quanto riguarda le misure in materia di assistenza amministrativa prese dalla Svizzera, la possibilità di ricorso e la procedura sono disciplinate nella LAAF.

Par. 3

Lo Stato richiedente o, a seconda dei casi, lo Stato richiesto informa l’altro Stato sulle decisioni adottate in merito ai procedimenti avviati. Sono importanti tutte le decisioni che potrebbero influire sulla procedura di assistenza amministrativa.

Capitolo 5: Disposizioni speciali

Art. 24 Attuazione della Convenzione

Par. 1 e 2

Ai fini dell’attuazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa le Parti comunicano tra di loro tramite le rispettive autorità competenti (cfr. art. 3 par. 1 della Convenzione). La disposizione sottolinea che le Parti non sono tenute a comunicare tramite l’intermediario dei loro Ministeri degli affari esteri. Le autorità competenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione della Convenzione. Tali accordi non possono tuttavia essere utilizzati per limitare gli obblighi legali che la

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