Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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primo scambio nel 2017 o al più tardi dal 2017 con un primo scambio nel 201820. Essi mirano a una rapida attuazione della norma dell’OCSE sullo scambio automatico di dati, ma anche a garantire un’applicazione della parità di condizioni tra gli Stati, impedendo che nessuno Stato sfrutti a proprio vantaggio il ritardo nell’attuazione di questa nuova norma. La Svizzera ha comunicato al Forum globale che intende introdurre la base legale per lo scambio automatico di informazioni nei tempi previsti, in modo che gli istituti finanziari elvetici possano iniziare a raccogliere i dati dei conti bancari dei contribuenti stranieri e che un primo scambio di dati possa avvenire nel 2018, a condizione che il Parlamento ed eventualmente il Sovrano approvino per tempo i necessari testi di legge e accordi. Partendo da questo presupposto, il Consiglio federale deve essere autorizzato a concordare con le singole Parti l’applicabilità della Convenzione in periodi che decorrono al più presto dalla data di entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa (cfr. al riguardo l’art. 4 dell’avamprogetto del decreto federale).

Art. 29 Applicazione territoriale della Convenzione

Al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione ogni Stato può designare il territorio o i territori in cui è applicabile la Convenzione sull’assistenza amministrativa. Questa disposizione è pensata soprattutto per gli Stati che posseggono territori d’oltremare. Per la Svizzera non è necessaria alcuna dichiarazione.

Art. 30 Riserve

La possibilità di presentare riserve è stata introdotta per consentire l’adesione alla Convenzione sull’assistenza amministrativa agli Stati che non possono fornire assistenza amministrativa completa, come previsto dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa per ragioni pratiche, costituzionali o politiche e che pertanto avrebbero dovuto rinunciare ad aderirvi. Presentando una riserva è possibile limitare le imposte coperte dall’assistenza amministrativa e la forma dell’assistenza amministrativa.

Ogni parte può presentare riserve al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione o in qualsiasi momento successivo. Le riserve possono essere revocate in qualsiasi momento. Le riserve possibili sono elencate dettagliatamente nel paragrafo 2 dell’articolo 30 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Non è possibile presentare altre riserve. Per una descrizione delle diverse riserve si rimanda al commentario della disposizione la cui riserva ne escluderà o limiterà la portata. Nell’avamprogetto del decreto federale sono elencate le riserve che presenterà la Svizzera. L’avamprogetto prevede inoltre che il Consiglio federale sia autorizzato a ritirare riserve se sono diventate prive d’oggetto (cfr. art. 1 cpv. 4 dell’avamprogetto del decreto federale).

Una Parte che ha formulato una riserva in merito a una disposizione della presente Convenzione non può esigerne l’applicazione da un’altra Parte; essa può, tuttavia, se la riserva è parziale, esigere l’applicazione di questa disposizione nella misura in cui è stata accettata.

Art. 31 Denuncia

La Convenzione sull’assistenza amministrativa può essere denunciata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata a un Depositario (cfr. art. 32 della Convenzione). La Parte che denuncia la Convenzione rimane vincolata all’obbligo di mantenere il segreto ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione, fintanto che è in possesso dei documenti o delle informazioni che ha ricevuto in applicazione della stessa.

Art. 32 Depositari e loro funzioni

Il Consiglio d’Europa e l’OCSE sono i Depositari della Convenzione sull’assistenza amministrativa.

L’articolo 32 descrive le loro mansioni. I Depositari informano gli Stati del Consiglio d’Europa e

dell’OCSE nonché ogni altra Parte della Convenzione su ogni decisione e notifica o comunicazione relativa ad essa.

20 Il 29 ottobre 2014, 55 Stati e territori hanno annunciato che scambieranno le prime informazioni nel 2017. 34 Stati e territori hanno intenzione di scambiare le prime informazioni nel 2018. 3-10.00 \ COO 25/33