Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine
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spontaneo di informazioni mediante procedure di ruling fiscale in relazione all’imposizione delle persone giuridiche. L’ordinanza del Consiglio federale deve favorirne l’attuazione uniforme da parte delle autorità fiscali interessate. Inoltre, deve aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto. L’ordinanza deve essere elaborata in stretta collaborazione con queste autorità.
Cpv. 2
Per poter effettuare lo scambio spontaneo di informazioni si deve garantire che le autorità fiscali prendano le misure necessarie per identificare i casi in cui si devono scambiare spontaneamente informazioni ai sensi dell’accordo applicabile. Lo scambio spontaneo di informazioni si basa, per sua natura, sulla cooperazione e collaborazione attiva delle autorità fiscali locali (ad es. ispettori fiscali ecc.). Pertanto, queste ultime devono sviluppare strategie per sostenere e promuovere lo scambio spontaneo di informazioni. In linea di massima sono interessate tutte le autorità fiscali competenti per la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di competenza della Convenzione sull’assistenza amministrativa (cfr. spiegazioni all’articolo 2 della Convenzione). Data la struttura federalistica della Svizzera,
sono le autorità fiscali federali e cantonali.
Cpv. 3
L’AFC è l’autorità competente in materia di esecuzione dell’assistenza amministrativa (cfr. art. 2). Si deve pertanto garantire che le altre autorità fiscali dell’AFC forniscano le informazioni previste per la trasmissione alle autorità estere competenti. Se, ad esempio, un collaboratore di un’autorità fiscale individua un caso che a suo parere rientra nel campo di applicazione dell’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, trasmette le informazioni necessarie all’AFC che si occuperà di seguire la procedura. La trasmissione delle informazioni deve essere effettuata spontaneamente e nei termini stabiliti (cfr. anche le spiegazioni all’art. 5).
Cpv. 4
L’AFC verifica se sono soddisfatte le condizioni dell’accordo applicabile per lo scambio automatico di informazioni e decide quali informazioni trasmettere. Prima di inviarle si deve prestare attenzione alle disposizioni degli articoli 22b–22d che disciplinano la procedura e in particolare i diritti della persona interessata e di altre persone legittimate a ricorrere (cfr. spiegazioni agli art. 22b–22d).
Cpv. 5
Per garantire un’esecuzione uniforme ed efficace dello scambio spontaneo di informazioni, il DFF può esigere che vengano utilizzati determinati moduli e può emanare istruzioni.
Art. 22b–22d
L’informazione della persona interessata e di altre persone legittimate a ricorrere nonché la procedura per lo scambio spontaneo di informazioni si basano sugli stessi principi dello scambio di informazioni su domanda.
In linea di principio la persona interessata e altre persone legittimate a ricorrere vengono informate del previsto scambio spontaneo di informazioni prima che queste siano trasmesse (art. 22b cpv.1). In via eccezionale, queste persone possono essere informate dello scambio spontaneo di informazioni dopo che questo è avvenuto, se lo scopo dell’assistenza amministrativa e il buon esito di un’inchiesta fossero vanificati dall’informazione preliminare (art. 22b cpv.1). Questo capoverso corrisponde sostanzialmente all’articolo 21a capoverso, introdotto nel 2014 per garantire la conformità con lo standard internazionale. In virtù di questo standard, lo scambio effettivo di informazioni non deve essere impedito o ritardato indebitamente dalla necessità di notifica. Questo principio vale sia per lo scambio di informazioni su domanda sia per lo scambio spontaneo di informazioni. Si propone pertanto di utilizzare la stessa formulazione dell’articolo 21a capoverso 1. In assenza di domanda, l’AFC deve stabilire, mettendosi nella posizione dell’autorità straniera, se sono soddisfatte le condizioni per un’informazione a posteriori.
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