Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine
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legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF) venga mantenuta. In secondo luogo, la Svizzera non darà seguito a domande di autorità estere al fine di effettuare controlli fiscali in Svizzera. L’esecuzione di un controllo fiscale in Svizzera richiede in linea di principio un’autorizzazione. Attualmente il diritto svizzero non la prevede.
Infine, la Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede la possibilità di procedere a controlli fiscali simultanei. Tuttavia, questi non sono obbligatori; ogni Parte ha il diritto di decidere nel singolo caso se intende parteciparvi o meno.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa contiene le basi giuridiche materiali dell’assistenza amministrativa tra la Svizzera e le altre Parti. Il diritto interno ne definirà la procedura di esecuzione. Le basi legali necessarie per l’attuazione della Convenzione, in particolare quelle relative allo scambio spontaneo di informazioni, dovranno essere inserite nella legge sull’assistenza amministrativa. Il seguente rapporto illustra le disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa nonché quelle nuove o da modificare del diritto vigente.
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