Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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Capitolo 3: Forme di assistenza

Sezione I: Scambio di informazioni

Art. 4 Condizioni generali

Par. 1

Secondo il paragrafo 1 le Parti devono scambiarsi informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l’esecuzione e l’applicazione delle loro legislazioni interne relative alle imposte considerate nella Convenzione sull’assistenza amministrativa. La condizione della «verosimile rilevanza» corrisponde allo standard internazionale per l’assistenza amministrativa in materia fiscale. Sono escluse le cosiddette raccolte di prove (fishing expeditions) o lo scambio di informazioni che non sono rilevanti per l’assoggettamento di un determinato contribuente o di un determinato gruppo di persone. Il principio contenuto nel paragrafo 1 è realizzato negli articoli 4−9.

L’espressione «in particolare come previsto dalla presente sezione» esprime il concetto che oltre alle cinque forme di assistenza amministrativa (scambio di informazioni su domanda, spontaneo o automatico, controlli fiscali simultanei e controlli all’estero) sono ammesse anche altre forme di scambio di informazioni. Nella prassi le diverse forme possono anche essere miste. Per altre forme di scambio di informazioni, ossia per le forme miste dello scambio di informazioni, occorre però l’autorizzazione delle autorità competenti di entrambi gli Stati interessati.

Par. 3

Determinati Stati prevedono nella loro legislazione interna che le persone interessate debbano essere informate prima di trasmettere informazioni. Il paragrafo 3 consente a quegli Stati di informare previamente i loro cittadini o residenti anche nel quadro della Convenzione sull’assistenza amministrativa, inviando la relativa dichiarazione. È possibile fare una riserva di informazione preliminare sia nell’ambito dello scambio di informazioni su domanda che nell’ambito dello scambio spontaneo di informazioni. Finora nove Stati e territori hanno colto questa opportunità (Giappone, Lettonia, Paesi Bassi [compresi i territori caraibici olandesi, Aruba, Curaçao e Saint Martin], Polonia e gli USA) (stato: 4 dicembre 2014).

Lo scambio efficace di informazioni non deve essere impedito o ritardato eccessivamente dall’informazione preliminare della persona interessata. Inoltre, in determinate situazioni devono essere previste eccezioni all’informazione preliminare (cfr. spiegazione all’art. 21 par. 1 della Convenzione sull’assistenza amministrativa).

Il diritto svizzero prevede l’informazione preliminare della persona interessata e di altre persone legittimate a ricorrere negli articoli 14 e 14a LAAF. Sono previste eccezioni all’informazione preliminare nell’articolo 21a LAAF. In questi casi la persona interessata e le altre persone legittimate a ricorrere vengono informate a posteriori. Questa norma è valida anche per lo scambio di informazioni su domanda. Inoltre, la LAAF deve essere completata al fine di prevedere una notifica della persona interessata e di altre persone legittimate a ricorrere anche nell’ambito dello scambio spontaneo di informazioni (cfr. in merito art. 22b avamprogetto LAAF).

Partendo da questo presupposto, la Svizzera deve presentare una dichiarazione secondo la quale l’autorità competente del nostro Paese può informare le persone interessate prima di trasmettere informazioni a un’altra Parte (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a dell’avamprogetto del decreto federale). Concretamente questo significa che vengono applicate le prescrizioni sull’informazione della persona interessata e di altre persone legittimate a ricorrere, contenute nella versione valida di volta in volta della LAAF.

Art. 5 Scambio di informazioni su domanda

Per quanto riguarda il contenuto e la portata dello scambio di informazioni su domanda previsto nella Convenzione sull’assistenza amministrativa, esso corrisponde allo standard dell’OCSE, come è stabilito in particolare nell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE e nel relativo commentario. Comprende anche domande raggruppate (cfr. le spiegazioni in merito nei n. marg. 50 e 167 del commentario sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa). In linea di principio, le CDI, i TIEAs e la Convenzione sull’assistenza amministrativa sono strumenti equivalenti per convenire uno scambio di

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