Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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bilaterale di questi accordi. La Convenzione, che è multilaterale, prevede nel paragrafo 4 dell’articolo 22, secondo periodo, che le informazioni fornite da una Parte all’altra Parte possono essere trasmesse da quest’ultima a una terza Parte previa autorizzazione dell’autorità competente della prima Parte. L’articolo 20 capoverso 3 deve essere adeguato in maniera corrispondente. L’AFC è competente per dare l’autorizzazione. Se le informazioni ricevute devono essere inoltrate ad autorità penali per il perseguimento di reati diversi da quelli fiscali, l’AFC rilascia l’autorizzazione in comune accordo con l’Ufficio federale di giustizia.

Art. 21a cpv. 4 e 5

Questi capoversi devono essere spostati nel nuovo articolo 22j (cfr. spiegazioni all’art. 22j).

Art. 22 cpv. 5bis

L’AFC verifica se le informazioni ricevute dall’estero sono di interesse per altre autorità svizzere e le inoltra a queste, purché sia ammesso dall’accordo applicabile e sia previsto dal diritto svizzero (cfr. ad es. l’art. 110 segg. LIFD e gli art. 36 e 37 LIP). Si può trattare di autorità fiscali, ad esempio se le informazioni ricevute a seguito di una domanda di assistenza amministrativa presentata da un’autorità cantonale sono di interesse anche per un’altra autorità fiscale. In questo contesto si devono considerare le limitazioni all’utilizzo previste dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa, come ad esempio il fatto che le informazioni ottenute in virtù di tale Convenzione non possono essere utilizzate per le imposte che sono escluse dal campo di applicazione di quest’ultima (cfr. spiegazioni all’art. 22 par. 3 della Convenzione). Tuttavia, si può trattare eccezionalmente, ad esempio, se una trasmissione spontanea o automatica di informazioni è prevista nel diritto interno, anche di autorità che non sono coinvolte nell’accertamento, nella riscossione, nel recupero di imposte o nel perseguimento penale o nella decisione su rimedi giuridici in materia di imposte che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Ad esempio, l’articolo 24 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 198325 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) prevede che le autorità e i funzionari che nell’esercizio della loro funzione accertano o apprendono infrazioni sono tenuti a denunziarle immediatamente all’autorità cantonale competente per il procedimento penale, all’autorità cantonale legittimata a ricorrere o all’Ufficio federale di giustizia. Un obbligo analogo sussiste secondo l’articolo 22a della legge federale del 24 marzo 200026 sul personale (LPers) per crimini e delitti che in generale essi constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione. Il diritto vigente prevede un obbligo di comunicazione alle casse di compensazione (art. 9 cpv. 3 della legge federale del 30 dicembre 194627 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS) anche per quanto concerne i redditi da attività lucrativa indipendente accertati dalle autorità cantonali. L’articolo 22 paragrafo 4 della Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede che le informazioni ottenute da una Parte possano essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali fini secondo la legislazione della Parte che fornisce le informazioni e l’autorità competente di questa Parte ne approva tale impiego. In tal caso, l’AFC riceve l’autorizzazione necessaria.

Art. 22a Principi

Cpv. 1

In linea di principio l’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa fornisce la base giuridica materiale per lo scambio spontaneo di informazioni. Il Consiglio federale deve essere investito della competenza di disciplinare gli obblighi relativi allo scambio spontaneo di informazioni e si baserà sullo standard internazionale e sulla prassi di altri Stati in materia. Lo standard internazionale è descritto nel commentario sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa28 e nel manuale dell’OCSE sullo scambio spontaneo di informazioni29. Inoltre, l’FHTP sta sviluppando un quadro per lo scambio

25 RS 211.412.41

26 RS 172.220.1

27 RS 831.10

28 Disponibile sul sito: www.oecd.org/ctp > Exchange of information > Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters > Explanatory Report of the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the 2010 Protocol.

29 Disponibile sul sito: www.oecd.org/ctp > Exchange of information > OECD Manual on Information Exchange. 3-10.00 \ COO 28/33