Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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La Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale pone requisiti severi di segretezza sui dati scambiati. Si applicano sia le prescrizioni in materia di segretezza dello Stato richiedente che quelle dello Stato richiesto.

In linea di massima il principio di specialità è garantito. Un uso delle informazioni per fini diversi da quelli inizialmente previsti è consentito solo previa autorizzazione esplicita dello Stato che ha trasmesso le informazioni.

Il principio generale della Convenzione sull’assistenza amministrativa sottostà al principio di reciprocità. Nessuna Parte può richiedere un’assistenza amministrativa per imposte per le quali essa non la fornisce. Parimenti una Parte può richiedere assistenza amministrativa solo nelle forme in cui essa la fornisce.

Tipi di scambio di informazioni

La Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede tre tipi di scambio di informazioni:

1. Le Parti sono tenute a scambiare informazioni su domanda (cfr. art. 5 della Convenzione sull’assistenza amministrativa). In questa forma di scambio di informazioni esse sono trasmesse in un caso particolare a seguito di una domanda concreta di un altro Stato. Il contenuto e la portata di questo obbligo corrispondono allo standard dell’OCSE come è stabilito in particolare nell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (Modello di convenzione dell’OCSE) e nel relativo commentario. Lo scambio di informazioni su domanda comprende anche domande raggruppate (cfr. in merito art. 5 della Convenzione sull’assistenza amministrativa). La Svizzera ha già convenuto con numerosi Stati partner una clausola per lo scambio di informazioni fiscali conforme allo standard in CDI e TIEAss4. La Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale consentirà alla Svizzera di aumentare il numero degli Stati partner con i quali potrà scambiare informazioni su domanda conformemente allo standard5.

2. Inoltre, le Parti sono tenute a scambiare spontaneamente informazioni, elemento che costituisce una nuova forma di collaborazione per la Svizzera (cfr. art. 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa). In questo caso le informazioni non vengono trasmesse previa domanda, ma quando lo Stato che le trasmette suppone che informazioni già disponibili possono essere interessanti per un altro Stato.

3. La Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede che una o più Parti possano concordare lo scambio automatico di informazioni (cfr. art. 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa). Nello scambio automatico di informazioni vengono trasmesse sistematicamente a intervalli regolari informazioni precedentemente definite con precisione (ad es. estratti conto bancari o redditi patrimoniali) a un altro Stato. Per attivare lo scambio automatico di informazioni occorre un accordo supplementare (cfr. spiegazioni fornite nel n. 1.3 e all’art. 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa).

I tre tipi di scambio di informazioni si completano. Spesso un’informazione trasmessa spontaneamente o automaticamente costituisce il punto di partenza di una domanda di assistenza amministrativa, ad esempio se uno Stato trasmette spontaneamente informazioni su una determinata persona a un altro Stato. L’autorità fiscale dello Stato che ha ricevuto le informazioni avvia un’indagine e constata che ha bisogno di ulteriori informazioni per valutare definitivamente il caso. Per poterle ottenere,

4 Una panoramica aggiornata di tutte le CDI con clausola per lo scambio di informazioni conformemente allo standard dell’OCSE e di tutti gli scambi automatici di informazioni è disponibile al sito Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI): www.sif.admin.ch > Temi > Politica fiscale internazionale > Doppia imposizione e assistenza amministrativa.

5 Complessivamente vi rientrano 34 partner (Stati e territori con i quali la Svizzera non ha parafato / firmato o ha posto in vigore alcuna clausola di scambio di informazioni secondo lo standard dell’OCSE): Albania, Anguilla, Arabia Saudita, Aruba, Azerbaigian, Belize, Bermuda, Brasile, Isole Vergini Britanniche, Camerun, Cile, Costa Rica, Croazia, Curaçao, Filippine, Gabon, Georgia, Gibilterra, Guatemala, Indonesia, Isole Cayman, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Marocco, Moldavia, Monaco, Montserrat, Nuova Zelanda, Nigeria, St. Martin, Sudafrica, Tunisia nonché le Isole di Turks e Caicos (stato: 2 dicembre 2014). 3-10.00 \ COO 6/33