Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine
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4 Modifica della legislazione in vigore
4.1 Osservazioni preliminari
In linea di principio la Convenzione sull’assistenza amministrativa contiene le basi di diritto materiale per l’assistenza amministrativa tra la Svizzera e le altre Parti. Le basi necessarie per attuare la Convenzione, in particolare quella relativa allo scambio spontaneo di informazioni, devono essere integrate nella legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Esse sono commentate di seguito.
4.2 Legge federale del 28 settembre 201221sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale
Introduzione
La Convenzione sull’assistenza amministrativa è un accordo internazionale che prevede uno scambio di informazioni in materia fiscale e pertanto rientra nell’articolo 1 capoverso 1 lettera b LAAF. Di conseguenza, devono rientrare nella LAAF le disposizioni necessarie alla sua attuazione. La modifica principale da apportare a quest’ultima è l’inserimento di nuove disposizioni sullo scambio spontaneo di informazioni. Ciò richiede un adeguamento della struttura della LAAF che sarà suddivisa in sei capitoli (1. Disposizioni generali, 2. Scambio di informazioni su domanda, 3. Scambio spontaneo di informazioni, 4. Trattamento dei dati, obbligo di mantenere il segreto e statistiche, 5. Disposizioni penali, 6. Disposizioni finali). Ad eccezione dei capitoli 2 e 3, in generale i capitoli sono validi indipendentemente dalla forma dello scambio di informazioni.
Art. 1 cpv. 1
La LAAF disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda e nello scambio spontaneo di informazioni. Non disciplina l’esecuzione dello scambio automatico di informazioni (cfr. le spiegazioni sullo scambio automatico di informazioni al n. 1.3). Per attuare lo scambio automatico di informazioni dovrà essere emanata un’apposita legge separata che sarà oggetto di un avamprogetto separato.
Art. 2 Competenza
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l’assistenza amministrativa in materia fiscale sulla base delle CDI, dei TIEAs e in futuro della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Poiché la LAAF disciplinerà anche l’esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni, l’attuale formulazione dell’articolo 2 LAAF, che riguarda lo scambio di informazioni su domanda, deve essere adeguato. Nell’articolo 2 si spiega che l’AFC è l’autorità competente nei confronti della persona interessata dallo scambio di informazioni, delle persone legittimate a ricorrere e dell’autorità competente dello Stato partner. Tuttavia, per eseguire l’assistenza amministrativa essa può ricorrere alla collaborazione di altre autorità come ad esempio le amministrazioni cantonali delle contribuzioni (cfr. ad es. art. 11 e 22a avamprogetto LAAF). Se una domanda di assistenza amministrativa è presentata ad un’autorità in Svizzera che non è competente per la risposta, quest’ultima la inoltra d’ufficio e tempestivamente all’AFC.
Art. 3 lett. a, bbise d
La definizione di persona interessata deve essere completata a seguito dell’introduzione dello scambio spontaneo di informazioni. In questo caso non viene formulata una domanda di assistenza amministrativa, cosicché la persona sulla quale vengono trasmesse spontaneamente informazioni è considerata persona interessata.
Vengono inoltre introdotte le definizioni di scambio di informazioni su domanda e dello scambio spontaneo di informazioni.
21 RS 672.5 3-10.00 \ COO 26/33