Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine
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esempio per le comunicazioni agli Stati partner o per le pubblicazione nel Foglio federale secondo la LAAF.
In singoli casi il DFF può togliere l’obbligo di mantenere il segreto nei confronti di organi giudiziari o amministrativi. Parimenti non sussiste nessun obbligo di mantenere il segreto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: l’accordo applicabile lo consente ed è prevista una base giuridica nel diritto svizzero. Secondo la Convenzione sull’assistenza amministrativa, ad esempio, le informazioni ricevute possono essere ottenute solo dalle persone o dalle autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative o di vigilanza), che si occupano dell’accertamento, della riscossione o del recupero, dell’esecuzione o del perseguimento penale o della decisione sui rimedi giuridici relativi a queste imposte o della vigilanza. Le informazioni possono essere utilizzate anche per altri fini, purché questo utilizzo sia consentito dalla legislazione dello Stato che le fornisce e l’autorità competente di questo Stato l’autorizzi. Per quanto concerne la seconda condizione, l’articolo 22a LPers, ad esempio, stabilisce che gli impiegati dell’Amministrazione federale sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze (CDF) i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.
Art. 22i Statistiche
L’AFC può pubblicare le statistiche necessarie per le peer reviews del Forum globale. Non sussiste alcun diritto d’accesso alle informazioni che vanno al di là delle statistiche pubblicate dall’AFC ai sensi del capoverso 1. Da un lato, il Forum globale prevede che il principio di confidenzialità non valga per solo per il contenuto delle domande, ma anche per le relazioni bilaterali in materia di scambio di informazioni. È importante che la Svizzera possa applicare la prassi internazionale in questo ambito senza andare oltre la sua portata. Dall’altro lato, le statistiche pubblicate non devono permettere di identificare persone o detentori specifici di informazioni o di dedurre informazioni che rientrano nel segreto professionale. (ad es. quote di mercato o pratiche commerciali).
Art. 22j
Per ragioni di sistematica, le disposizioni penali che finora erano ripartite in diversi articoli della legge (art. 9 cpv. 5, art. 10 cpv. 4 e art. 21a cpv. 4) vengono spostate in un capitolo separato intitolato «Disposizioni penali». Non viene introdotta nessuna nuova disposizione penale. Il rimando al diritto penale amministrativo che finora era contenuto unicamente nell’articolo 21a capoverso 5, si troverà nel capoverso 3. In questo modo si precisa che per il perseguimento di tutte le infrazioni contro le disposizioni penali della LAAF si applica la legge federale del 22 marzo 201432 sul diritto penale amministrativo (DPA). Inoltre si stabilisce che l’AFC è l’autorità di perseguimento e di giudizio per infrazioni contro queste disposizioni.
5 Ripercussioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa e della legislazione di attuazione
5.1 Spese per beni e servizi per il personale
Aderendo alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, la Svizzera si impegna nei confronti di 34 nuovi Stati partner (stato: 4 dicembre 2014) a fornire assistenza amministrativa su domanda in materia fiscale. Ciò comporterà un aumento del numero di domande di assistenza amministrativa sia da parte degli Stati partner che della Svizzera, causando un maggior fabbisogno di personale nel Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale dell’AFC. Secondo la decisione del Consiglio federale del 25 giugno 2014 sulla valutazione complessiva delle risorse umane nel 2014, nel 2015 saranno creati 30 nuovi posti e nel 2016 altri 17 per l’assistenza amministrativa, che inizialmente saranno limitati fino al 2017. La situazione delle risorse sarà valutata nuovamente nel 2017 e il Consiglio federale ne verrà informato. Poiché la Convenzione sull’assistenza amministrativa dovrebbe entrare in vigore nel 2017, il fabbisogno di personale nel Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale dell’AFC sarà considerata nella valutazione che sarà effettuata nella primavera del 2017.
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