Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine
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Art. 28 Firma ed entrata in vigore della Convenzione
Par. 1−5
La Convenzione sull’assistenza amministrativa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Se uno Stato membro del Consiglio d’Europa o dell’OCSE desidera aderire a tale Convenzione nella versione antecedente alla revisione del 2009, deve comunicarlo per scritto.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata riveduta nel 2009 per consentire agli Stati non membri del Consiglio d’Europa o dell’OCSE di aderirvi. A tal fine è necessaria una richiesta dello Stato non membro del Consiglio d’Europa o dell’OCSE e una decisione presa di comune accordo dalle Parti tramite l’intermediario dell’organo di coordinamento. La decisione presa di comune accordo dalle Parti esistenti d’invitare gli Stati che lo desiderano a firmare la Convenzione è tra l’altro condizionata dalla prassi e dalla normativa nazionale in materia di riservatezza e di protezione dei dati nonché dalla partecipazione al Forum mondiale. Gli Stati non membri del Consiglio d’Europa o dell’OCSE non possono aderire che alla Convenzione riveduta.
Par. 6 e 7
Le disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa si applicano all’assistenza amministrativa che riguarda i periodi di imposizione che iniziano il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo a quello all’entrata in vigore della Convenzione in riferimento a una Parte o, in assenza di un periodo di imposizione, le disposizioni si applicano all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione per una Parte. Sebbene la Convenzione sull’assistenza amministrativa sia multilaterale, deve essere stabilito per ciascuna relazione bilaterale per quale periodo è consentita l’assistenza amministrativa. La Convenzione deve essere applicabile per entrambe le Parti. La data pertinente a tal fine corrisponde sia alla data di entrata in vigore per la Svizzera, sia, se è insorta una data ulteriore, all’entrata in vigore per l’altra Parte. Due o più Parti possono convenire che l’assistenza amministrativa sia ammessa anche per periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori.
Il paragrafo 7 dell’articolo 28 prevede un’eccezione al principio stabilito nel paragrafo 6: le disposizioni della Convenzione hanno effetto dalla data di entrata in vigore in riferimento a una Parte per quanto concerne gli affari fiscali che implicano un atto intenzionale perseguibile in virtù del diritto penale della Parte richiedente in relazione a periodi di imposizione od obblighi fiscali antecedenti all’entrata in vigore della Convenzione. Questo articolo non richiede alcun effetto retroattivo della Convenzione. Ad esempio prima dell’entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa non è necessario raccogliere casi che possono essere comunicati spontaneamente ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione. Per contro, consente dopo l’entrata in vigore di tale Convenzione di comunicare informazioni su casi specifici che adempiono le condizioni del paragrafo 7 dell’articolo 28 se si riferiscono a periodi di imposizione od obblighi fiscali antecedenti all’entrata in vigore della Convenzione.
La disposizione speciale del paragrafo 7 dell’articolo 28 può essere limitata al massimo ai tre anni precedenti l’anno in cui è entrata in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa (cfr. art. 30 par. 1 lett. della Convenzione). Otto Stati e territori hanno colto questa opportunità (Austria, Bermuda, Costa Rica, Croazia, Isole Vergini Britanniche, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia) (stato: 4 dicembre 2014).
Per ragioni giuridiche e legate alla certezza del diritto, la riserva relativa del paragrafo 7 dell’articolo 28 deve essere indicata (cfr. art. 1 cpv. 3 dell’avamprogetto del decreto federale). Se la Convenzione sull’assistenza amministrativa entra in vigore il 1° gennaio 2017, indicando la riserva sarà possibile limitarne l’applicabilità a un periodo che decorre dalla firma apposta dalla Svizzera avvenuta il 15 ottobre 2013, ossia dopo che ha la Svizzera ha manifestato l’intenzione di aderire alla Convenzione. L’assistenza amministrativa per atti intenzionali perseguibili in virtù del diritto penale della Parte richiedente sarebbe limitata quindi a periodi che decorrono dal 1° gennaio 2014.
Se la Convenzione sull’assistenza amministrativa entra in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017 o in una data del 2017, l’assistenza amministrativa è concessa dal 1° gennaio 2018. Gli Stati del G20 e il Forum globale auspicano che lo scambio automatico di informazioni venga attuato dal 2016 con un
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