Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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quello Stato. Parla della questione con l’autorità competente per avviare uno scambio spontaneo di informazioni con lo Stato B. Le informazioni scambiate comprendono, in particolare, la copia di un rapporto, copie di ricevute bancarie importanti e il nome del padre di Jean X.

• Per evitare i casi di doppia imposizione del reddito da lavoro, lo Stato A utilizza il metodo di esenzione fiscale. Maria, che risiede nello Stato A, ne ha beneficiato in quanto nell’anno fiscale 2003 ha lavorato per più di 183 giorni nello Stato B. Poiché la CDI tra questi due Paesi conferisce allo Stato B il diritto di tassare il reddito da lavoro di Maria, lo Stato A comunica spontaneamente allo Stato B di aver concesso a Maria un’esenzione fiscale nell’anno fiscale 2003.

I casi elencati nell’articolo 7 in merito a quando deve essere effettuato un scambio spontaneo di informazioni, costituiscono la base di diritto materiale per lo scambio spontaneo di informazioni. Il Consiglio federale può disciplinare dettagliatamente in un’ordinanza gli obblighi connessi a questo articolo (cfr. in merito l’art. 22a cpv. 4 avamprogetto LAAF). Inoltre, il DFF deve poter emanare istruzioni per disciplinare determinati aspetti pratici e la collaborazione tra le autorità federali e quelle cantonali (cfr. in merito l’art. 22a cpv. 5 avamprogetto LAAF). In questo contesto esse si basano sugli standard internazionali e sulla prassi di altri Stati in quest’ambito. A livello internazionale il Forum dell’OCSE sulle pratiche fiscali dannose (Forum on Harmful Tax Practices, FHTP) sta sviluppando un contesto per lo scambio spontaneo di informazioni mediante procedure di ruling fiscale in materia di imposizione delle persone giuridiche. Tuttavia, in questo articolo attualmente non compaiono ulteriori raccomandazioni o precisazioni internazionali sugli obblighi. Il DFF ha istituito un gruppo di lavoro con gli attori interessati per predisporre l’ordinanza del Consiglio federale e le istruzioni del DFF.

Par. 2

Nel caso delle informazioni trasmesse spontaneamente si tratta di dati che sono già disponibili alle autorità fiscali di una Parte. L’autorità fiscale di una Parte non è obbligata ad acquisire informazioni da altri possessori delle stesse per lo scambio spontaneo di informazioni. In linea di massima, nello scambio spontaneo di informazioni possono essere scambiati tutti i tipi di dati, incluse le informazioni bancarie.

Affinché lo scambio spontaneo di informazioni funzioni, esse devono poter essere qualificate come importanti. Nel paragrafo 2 dell’articolo 7 la Convenzione sull’assistenza amministrativa stabilisce pertanto che ogni Parte adotti le misure e attui le procedure necessarie affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 le pervengano ai fini della loro trasmissione a una Parte. Le basi giuridiche per i provvedimenti e le procedure necessarie in Svizzera devono essere introdotte nella LAAF (cfr. in merito art. 22a−22e avamprogetto LAAF).

Art. 8 Controlli fiscali simultanei

Su richiesta di una delle Parti, due o più Parti si consultano per determinare i casi oggetto di un controllo fiscale simultaneo e le procedure da rispettare. Ogni Parte verifica nel suo territorio la situazione fiscale di una o più persone allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute con le altre Parti che hanno effettuato simultaneamente controlli fiscali. In casi transfrontalieri i controlli fiscali simultanei tra le autorità fiscali di due o più Parti possono rappresentare uno strumento efficace per contrastare la sottrazione d’imposta. L’articolo 8 crea la base giuridica per tale collaborazione. Tuttavia, essa non è vincolante, poiché ogni Parte si riserva il diritto di decidere se partecipare o meno in un caso concreto ai controlli fiscali simultanei.

Art. 9 Controlli fiscali all’estero

Su domanda dell’autorità competente dello Stato richiedente, l’autorità competente dello Stato richiesto può autorizzare i rappresentanti dell’autorità competente dello Stato richiedente ad assistere alla parte pertinente di un controllo fiscale nello Stato richiesto. Non è obbligatorio accogliere tale domanda, ma l’autorità competente dello Stato richiesto può decidere di volta in volta ogni singola domanda. Inoltre, è possibile fare una dichiarazione con cui si manifesta l’intenzione di non accettare, in linea di principio, tali domande (cfr. par. 3). Tale dichiarazione può essere fatta o ritirata in qualsiasi momento. Due territori dei Paesi Bassi (Curaçao e Saint Martin) hanno l’hanno fatta per determinate imposte (stato: 4 dicembre 2014).

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