Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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Art. 2 Imposte considerate

La Convenzione sull’assistenza amministrativa ha un vasto campo di applicazione sotto il profilo materiale. In questo modo deve essere garantito che si possa tenere conto delle peculiarità della legislazione tributaria delle diverse Parti. Tuttavia, è possibile presentare delle riserve per quanto concerne le imposte considerate nella Convenzione sull’assistenza amministrativa ed è quindi possibile impostare il campo di applicazione della Convenzione su base individuale. 39 Stati hanno beneficiato di questa possibilità e hanno limitato il campo di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa a determinate imposte (stato: 4 dicembre 2014). Una Parte può richiedere assistenza amministrativa da altre Parti solo sulle imposte per le quali è disposta a fornirla.

Par. 1

La lettera a elenca le imposte che rientrano obbligatoriamente nel campo di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa e che non possono essere escluse con riserva. Si tratta di imposte sul reddito, sugli utili, sugli utili di capitale e sul patrimonio che sono riscosse a livello nazionale.

La lettera b elenca le imposte che possono essere escluse dal campo di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa con una riserva (cfr. art. 30 par. 1 lett. a). Si tratta delle suddette imposte, se queste non vengono riscosse a livello nazionale. Per la Svizzera sono le imposte cantonali e, per quanto applicabili, le imposte comunali sul reddito, sugli utili, sugli utili di capitale e sulla sostanza. Inoltre, la lettera b elenca i contributi obbligatori della sicurezza sociale da versare allo Stato o agli organismi di sicurezza sociale di diritto pubblico nonché tutti le altre categorie di imposte (ad es. imposte sulle successioni e sulle donazioni, imposte sulla proprietà immobiliare, imposte sul valore aggiunto e imposte sulle vendite, imposte sui veicoli a motore ecc.) a prescindere da quale livello statale vengano riscosse. Sono invece esclusi i dazi.

Il Consiglio federale propone che l’assistenza amministrativa che la Svizzera deve accordare in base alla Convenzione sull’assistenza amministrativa sia limitata alle seguenti imposte: imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lucrativa, reddito della sostanza, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi) e dal patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio commerciale, capitale e riserve e altri elementi patrimoniali). Concretamente sono le imposte su reddito, sostanza, utili, capitale e imposta preventiva. Non rientrano invece nel campo di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa i contributi della sicurezza sociale, in quanto non sono considerati imposte. I contributi obbligatori da versare allo Stato o agli organismi di sicurezza sociale di diritto pubblico, come ad esempio i contributi AVS, vengono esplicitamente esclusi ponendo una riserva all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b numero ii (cfr. art. 1 cpv. 3 dell’avamprogetto del decreto federale). Anche i contributi alla previdenza professionale (2° pilastro) non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa, poiché non sono imposte. Questi contributi non sono menzionati esplicitamente nella Convenzione sull’assistenza amministrativa, poiché sono una peculiarità svizzera. L’approccio proposto dal Consiglio federale corrisponde a una politica in materia di CDI. La Svizzera è libera di convenire bilateralmente un più ampio campo di applicazione per lo scambio di informazioni nel quadro di una CDI o di un TIEA, come ha già fatto in determinati CDI e TIEAs.

Presentando una riserva al campo di applicazione materiale della Convenzione, la Svizzera non deve accordare alcuna assistenza amministrativa per quanto concerne le categorie di imposte escluse, ma non la può richiedere alle altre Parti per tali categorie.

Par. 2−4

Le imposte a cui si applicherà la Convenzione sull’assistenza amministrativa per una Parte sono elencate nell’Allegato A. Per la Svizzera si possono così riassumere:

• le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lucrativa, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi) e dal patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio commerciale, capitale e riserve e altri elementi patrimoniali).

Il contenuto dell’Allegato A può essere modificato anche dopo l’entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Il paragrafo 3 descrive la relativa procedura. Se le imposte elencate

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