Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
informazioni su domanda conforme allo standard. Per quanto riguarda le Parti con cui la Svizzera ha concordato una CDI con una clausola di scambio di informazioni conforme allo standard o un TIEA, l’articolo 5 in linea di massima non comporta un’estensione della portata materiale dell’obbligo ad accordare l’assistenza amministrativa. Vi possono invece essere differenze nella durata dell’applicabilità. Con l’adesione alla Convenzione sull’assistenza amministrativa la Svizzera aumenta il numero di Stati partner con i quali può scambiare informazioni su domanda (cfr. in merito il n. 1.3).
L’esecuzione dello scambio di informazioni su domanda in applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa è disciplinata nella LAAF (cfr. in merito art. 1 cpv. 1 lett. b LAAF).
Art. 6 Scambio automatico di informazioni
L’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede che due o più Parti possano convenire in determinati casi e secondo una procedura concordata congiuntamente di scambiare informazioni automaticamente ai sensi dell’articolo 4. Affinché sia attivato lo scambio automatico di informazioni occorre quindi un accordo supplementare.
L’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa non si esprime in merito alla competenza a livello nazionale per concludere un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Per determinati Stati questo articolo offre una base giuridica sufficiente per poter introdurre lo scambio automatico di informazioni mediante un accordo amministrativo tra autorità competenti. Nella legislazione svizzera in vigore non esiste una base sufficiente per un tale modo di procedere (vedi in merito anche il n. 1.3). Se la Svizzera volesse convenire lo scambio automatico di informazioni con altre Parti in base all’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, sarebbe necessario un accordo supplementare che l’Assemblea federale dovrebbe approvare.
Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha approvato la firma dell’MCAA e l’ha sottoscritto lo stesso giorno. L’MCAA e quindi l’introduzione dello scambio automatico di informazioni è oggetto di un avamprogetto separato (cfr. n. 1.3). Poiché l’MCAA si basa sull’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, l’entrata in vigore di quest’ultima è la condizione per introdurre lo scambio automatico di informazioni mediante l’MCAA.
Art. 7 Scambio spontaneo di informazioni
Nello scambio spontaneo di informazioni una Parte comunica volontariamente informazioni di cui dispone a un’altra Parte, partendo dal presupposto che possano interessare a quest’ultima. A differenza dello scambio di informazioni su domanda, la trasmissione di informazioni avviene senza domanda preliminare («spontaneamente»). Rispetto allo scambio automatico di informazioni non viene stabilito in via preliminare con una o più delle altre Parti quali informazioni (ad es. ricavi periodici a titolo di interessi) trasmettere sistematicamente e a intervalli regolari.
Lo scambio spontaneo di informazioni è uno strumento nuovo per la Svizzera nelle relazioni con gli altri Stati. All’interno della Svizzera le autorità fiscali effettuano lo scambio spontaneo di informazioni in applicazione degli articoli 111 e 112a della legge federale del 14 dicembre 199010 sull’imposta diretta (LIFD), degli articoli 39 e 39a della legge federale del 14 dicembre 199011 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e degli articoli 36 e 36a della legge federale del 13 ottobre 196512 sull’imposta preventiva (LIP).
Par. 1
Il paragrafo 1 dell’articolo 7 elenca i seguenti casi in cui una Parte trasmette spontaneamente informazioni a un’altra Parte, ovvero quando:
a. vi sono motivi di ritenere che esista una riduzione d’imposta in un’altra Parte;
b. un contribuente ottiene, nella prima Parte, una riduzione o un’esenzione che comporterebbe un aumento d’imposta nell’altra Parte;
10 RS 642.11
11 RS 642.14
12 RS 642.21 3-10.00 \ COO 14/33