Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine
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dente passando dal metodo dell’esenzione al metodo del computo. In nessun Stato esiste una situazione analoga e pertanto la Svizzera ritiene che questo tipo di assistenza amministrativa non sia necessaria.
Partendo da questo presupposto la Svizzera deve presentare riserva ai sensi della lettera b del paragrafo 1 dell’articolo 30 della Convenzione sull’assistenza amministrativa (cfr. art. 1 cpv. 3 dell’avamprogetto del decreto federale).
Sezione III: Notifica di documenti
Art. 17 Notifica di documenti
Par. 1
Questa forma di collaborazione tra autorità fiscali ha lo scopo di agevolare la notifica di documenti ai contribuenti all’estero. Su domanda di una Parte, l’altra Parte notifica documenti emessi nello Stato richiedente alle persone residenti nello Stato richiesto. L’assistenza amministrativa nella notifica di documenti rientra nell’ambito non obbligatorio della Convenzione sull’assistenza amministrativa e può essere esclusa mediante riserva (cfr. art. 30 par. 1 lett. d della Convenzione). 16 Stati e territori hanno sfruttato questa opportunità (Albania [in parte], Argentina, Belize, Bermuda, Canada, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Irlanda, Jersey, Malta [in parte], Stati Uniti e Sudafrica) (stato: 4 dicembre 2014).
La Svizzera ha convenuto una tale assistenza per la notifica solo con la Francia per quanto concerne determinate imposte17. L’assistenza per la notifica serve ad applicare il diritto tributario in situazioni internazionali. Tuttavia, comporta un onere amministrativo elevato. Il Consiglio federale ritiene pertanto che l’assistenza per la notifica non debba essere estesa ad altri Stati. La Svizzera deve quindi avvalersi della possibilità di presentare una riserva (cfr. spiegazioni all’art. 17 par. 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa).
Par. 3
Il paragrafo 3 dell’articolo 17 consente alle Parti di procedere direttamente a mezzo posta alla notifica di documenti a una persona residente nel territorio dell’altra Parte. Questa disposizione può comprendere, in particolare, documenti nel quadro di una procedura di tassazione, del recupero o della notifica mediante una procedura di assistenza amministrativa in corso. È possibile presentare una riserva a questo capoverso, benché questo articolo preveda che in linea di principio si debba concedere l’assistenza per la notifica (cfr. art. 30 par. 1 lett. e della Convenzione sull’assistenza amministrativa). Per contro, è anche possibile presentare una riserva solo per l’assistenza per la notifica, ma non per la notifica diretta a mezzo posta.
In Svizzera la notifica diretta a mezzo posta di documenti con contenuto vincolante da parte di autorità estere a destinatari che si trovano in Svizzera è considerata come esecuzione illecita di un atto ufficiale sul territorio svizzero18. Tuttavia, non costituisce un atto d’ufficio vietato, in particolare, se è prevista in un accordo internazionale19. In Svizzera è già possibile notificare direttamente a mezzo posta documenti nel quadro di alcuni accordi multilaterali e bilaterali.
Con la crescente internazionalizzazione delle relazioni aumentano le situazioni per cui una persona residente in Svizzera è in parte tassata anche all’estero, ad esempio a causa di un immobile ubicato
17 Art. 28bis della CDI; RS 0.672.934.91
18 Art. 271 CP per le autorità estere in Svizzera e art. 299 CP, al contrario, per le autorità svizzere all’estero.
19 Art. 16 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.12), art. 52 CAS (il testo non è pubblicato nella RS [vedi sito Internet sull’assistenza giudiziaria internazionale: http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/straf/recht/multilateral/sdue.html], art. 28 dell’Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illegale che leda i loro interessi finanziari (RS 0.351.926.81) e precedenti Accordi aggiuntivi che completano la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale con la Francia (art. X; RS 0.351.934.92), l’Italia (art. XII; RS 0.351.945.41), la Germania (art. IIIA; RS 0.351.913.61) e l’Austria (art. IX, RS 0351.916.32) in combinato disposto con l’articolo 32 dell’Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana (RS 0.360.163.1). 3-10.00 \ COO 18/33