Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine
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L’articolo 22d non rimanda all’articolo 18 LAAF relativo al regolamento delle spese legate allo scambio di informazioni su domanda. Nello scambio spontaneo di informazioni vengono trasmesse informazioni che sono già a disposizione delle autorità fiscali. I costi dello scambio spontaneo di informazioni devono pertanto essere sostenuti dalle autorità e non possono essere addossati a terzi.
Art. 22e Informazioni ricevute spontaneamente dall’estero
La Convenzione sull’assistenza amministrativa si basa sul principio di reciprocità. Non offre alcuna possibilità di rinunciare unilateralmente a fornire assistenza amministrativa. La Svizzera pertanto riceverà informazioni dall’estero senza richiesta preliminare. Un’autorità fiscale deve di norma prendere in considerazione tutte le informazioni di cui dispone nell’applicazione e nell’esecuzione del diritto tributario svizzero. Di conseguenza, l’articolo 22e capoverso 1 stabilisce che le informazioni ricevute spontaneamente dall’estero possono essere utilizzate per l’esecuzione e l’applicazione del diritto tributario svizzero nel rispetto dei limiti dell’accordo (art. 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa). Questo articolo è applicabile a tutti i tipi di informazioni, quindi anche alle informazioni bancarie.
In qualità di autorità competente, l’AFC riceve i dati trasmessi spontaneamente dall’estero e li inoltra alle autorità fiscali interessate.
Per quanto concerne l’articolo 22e capoverso 2 si rimanda alle spiegazioni all’articolo 22 capoverso 5bische vale per analogia.
Art. 22f Trattamento dei dati
L’articolo 22f autorizza l’AFC a trattare dati personali particolarmente sensibili. Da questa disposizione si evince che l’AFC può trattare anche tutti i dati non classificati come particolarmente sensibili. Il concetto di «trattamento» comprende qualsiasi operazione relativa ai dati personali, particolarmente la loro raccolta, conservazione e utilizzazione (art. 3 lett. e LPD). L’autorizzazione vale sia per i dati ricevuti dalle autorità svizzere che per i dati trasmessi dalle autorità estere. Ragioni di protezione dei dati impongono di limitare i dati necessari all’adempimento dei compiti definiti dalla legge (art. 4 cpv. 3 LPD). Per motivi di trasparenza i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrative e penali sono espressamente menzionati. (art. 4 cpv. 3 LPD). I dati in possesso delle autorità cantonali sono assoggettati al diritto cantonale.
Art. 22g Sistema d’informazione
Per trattare i dati ricevuti nel quadro degli accordi applicabili e di questa legge, l’AFC è autorizzata a gestire un sistema d’informazione che può contenere i dati indicati nell’articolo 22f. L’accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da collaboratori dell’AFC oppure, nel caso ad esempio di mandati speciali riferiti a progetti, da personale specializzato da essa controllato. Il capoverso 3 spiega a quali scopi può essere utilizzato il sistema d’informazione. L’AFC è l’organo responsabile di questo sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 16 LPD.
Il trattamento dei dati, le categorie dei dati personali elaborati, l’elenco dei dati particolarmente sensibili su procedimenti penali e sanzioni, l’autorizzazione all’accesso e al trattamento, la durata della conservazione dei dati nonché la loro archiviazione e distruzione è disciplinata dall’ordinanza del Consiglio federale (cpv. 4).
Art. 22h Obbligo di mantenere il segreto
L’articolo 22h si basa sull’articolo 39 della legge federale del 15 giugno 201230 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) nonché all’articolo 10 della legge federale del 17 dicembre 200431 relativa all’Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (LFR). Chiunque è incaricato di applicare l’accordo applicabile e la legge è tenuto a mantenere il segreto. Questo obbligo non si applica alle comunicazioni e alle pubblicazioni previste dall’accordo applicabile e dalla legge, come ad
30 RS 672.4
31 RS 641.91 3-10.00 \ COO 30/33