Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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Par. 3

Se, nel caso di una domanda di informazioni, lo Stato richiedente ha indicato la forma in cui desidera riceverle e se lo Stato richiesto è in grado di farlo, quest’ultimo fornisce le informazioni nella forma desiderata. Questo impegno vale solo se lo Stato richiesto è in grado di soddisfare la richiesta che riguarda la forma.

Art. 21 Protezione delle persone e limiti dell’obbligo di assistenza

Questo articolo si prefigge di conciliare l’interesse per una collaborazione il più efficace possibile tra le autorità fiscali con gli interessi del contribuente e dello Stato richiesto. Contiene diversi limiti dell’obbligo di fornire assistenza amministrativa che sono conformi allo standard dell’OCSE, ragione per cui questo articolo deve essere interpretato in particolare ai sensi dell’articolo 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE del relativo commentario. Le seguenti spiegazioni si limitano alle forme di assistenza amministrativa per cui non può essere formulata o presentata alcuna riserva.

Par. 1

Il paragrafo 1 dell’articolo 21 afferma che i diritti e le garanzie accordati alle persone dalla legislazione e dalla prassi amministrativa nello Stato richiesto non vengono pregiudicati. Il principio che il diritto e la prassi amministrativa dello Stato richiesto sono rispettati, è realizzata anche in altri punti della Convenzione sull’assistenza amministrativa, ad esempio nel paragrafo 3 dell’articolo 4 di tale Convenzione. Contestualmente nel commentario si afferma però che questi diritti e garanzie non dovrebbero essere utilizzati in modo da vanificare l’obiettivo della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Per quanto concerne l’informazione delle persone interessate prima che siano trasmesse le informazioni a un altro Stato, ciò significa ad esempio che devono essere previste eccezioni a questa notifica (cfr. spiegazioni all’art. 4 par. 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa). In quanto alla Svizzera, il principio significa che le prescrizioni della LAAF e la prassi delle autorità fiscali svizzere non vengono pregiudicate dalla Convenzione sull’assistenza.

Par. 2 lett. a, c, d, e

In linea di principio, le lettere a, c, d, e del paragrafo 2 sono conformi all’articolo 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE e pertanto devono essere interpretate ai sensi delle spiegazioni all’articolo 26 di tale Modello di convenzione.

In merito alla del lettera e del paragrafo 2 occorre precisare che in questo caso non solo può essere applicata un’imposizione nello Stato richiedente che contrasta con una CDI, ma anche un’imposizione nello Stato richiedente che è in contrasto con tutti i principi di imposizione vigenti in generale o con un accordo che lo Stato richiesto ha concluso con lo Stato richiedente. Una violazione dei principi di imposizione vigenti in generale possono essere, ad esempio, un’imposizione con effetti confiscatori o una sanzione eccessiva di reati fiscali nello Stato richiedente.

Par. 2 lett. b

La lettera b del paragrafo 2 precisa che lo Stato richiesto non è obbligato ad adottare misure contrarie all’ordine pubblico. Esso è conforme a un principio fondamentale della collaborazione internazionale per cui uno Stato non deve adottare misure per un altro Stato che sono contrarie all’ordine pubblico.

Par. 2 lett. f

La lettera f del paragrafo 2 contiene il principio della non discriminazione. Nel Modello di convenzione dell’OCSE questo concetto è contenuto nell’articolo 24 (non discriminazione) collegato al paragrafo 1 dell’articolo 26 (nessuno scambio di informazioni se l’imposizione è in contrasto con la Convenzione). Inoltre, la lettera f del paragrafo 2 corrisponde al paragrafo 5 dell’articolo 5 del Modello di convenzione dell’OCSE e pertanto deve essere interpretato ai sensi del commentario su tale Modello di convenzione. Lo Stato richiesto può respingere una domanda di assistenza amministrativa se a parità di condizioni le informazioni chieste dallo Stato richiedente sono discriminatorie nei confronti di cittadini dello Stato richiesto rispetto a cittadini della Parte richiedente.

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