Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine
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• L’MCAA è concepito come accordo tra le autorità competenti, ma stabilisce esplicitamente che la
firma non pregiudica eventuali procedure di approvazione nazionali.
• L’MCAA prevede che lo scambio automatico di informazioni sia attivato bilateralmente. A tal fine
devono essere soddisfatte quattro condizioni:
o entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa.
o Entrambi gli Stati devono aver firmato l’MCAA.
o Entrambi gli Stati devono aver confermato che dispongono delle leggi necessarie ad attuare lo scambio automatico di informazioni.
o Entrambi gli Stati devono aver comunicato alla Segreteria dell’MCAA che intendono scambiare automaticamente informazioni con l’altro Stato.
• L’MCAA prevede che al momento della firma ogni Stato indichi entro quando intende attuare lo
scambio automatico di informazioni. Tuttavia, il prerequisito affinché sussista un obbligo giuridico a tale scambio nei confronti di un altro Stato è che siano soddisfatte le summenzionate quattro condizioni.
• L’elenco degli Stati con i quali un Paese intende scambiare automaticamente informazioni può es-
sere presentata alla firma dell’MCAA o in un momento successivo.
Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha deciso di firmare l’MCAA e l’ha sottoscritto lo stesso giorno. L’MCAA e quindi l’introduzione dello scambio automatico di informazioni è oggetto di un avamprogetto separato (cfr. il progetto sull’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale). Poiché l’MCAA si basa sull’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, l’entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa è però la condizione per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni mediante l’MCAA.
Valutazione
La Convenzione sull’assistenza amministrativa è una parte importante e integrale della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva, che rispetti gli standard internazionali in materia fiscale, in particolare quelli sulla trasparenza e lo scambio di informazioni.
Con la Convenzione sull’assistenza amministrativa la Svizzera può estendere la propria rete di Stati partner con i quali può scambiare informazioni conformi allo standard e può quindi adempiere una raccomandazione del Forum globale. Può introdurre lo scambio spontaneo di informazioni che è assunto come standard a livello internazionale. Inoltre, con la Convenzione sull’assistenza amministrativa non viene introdotto lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia, essa è la condizione affinché la Svizzera possa introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base dell’MCAA, che sarà presentato separatamente all’Assemblea federale.
Presentando più riserve e dichiarazioni previste come opzione dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa, si possono escludere diverse forme di assistenza amministrativa che di norma la Svizzera non ha concordato neanche nelle sue CDI e nei suoi TIEAs. Sarà consentita unicamente la notifica diretta di documenti a mezzo posta. Con la crescente internazionalizzazione delle relazioni si moltiplicano situazioni in cui una persona residente in Svizzera è assoggettata a un obbligo fiscale anche all’estero. Consentendo di notificare direttamente a mezzo posta i documenti, i contribuenti potranno tutelare meglio i propri diritti all’estero, poiché riceveranno tempestivamente informazioni che li riguardano.
2 Rapporto con altri accordi
La Svizzera ha già concluso numerosi accordi di collaborazione internazionale in materia fiscale (ad es. CDI, TIEAs, l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE del 26 ottobre 20148 o l’Accordo antifrode tra la Svizzera e l’UE del 26 ottobre 20049). La Convenzione sull’assistenza amministrativa è un’altra base giuridica per accordare assistenza amministrativa ad altri Stati e riceverla da
8 RS 0.641.926.81
9 RS 0.351.926.81 3-10.00 \ COO 9/33