Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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può presentare domanda di assistenza amministrativa allo Stato che le ha fornito le prime informazioni.

Altre forme di collaborazione

Oltre allo scambio di informazioni, la Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede altre forme di assistenza amministrativa in materia fiscale: controlli fiscali simultanei (cfr. art. 8 della Convenzione), controlli fiscali all’estero (cfr. art. 9 della Convenzione), assistenza amministrativa per il recupero di crediti fiscali (cfr. art. 11 della Convenzione), compresi i provvedimenti conservativi (cfr. art. 12 della Convenzione) nonché l’assistenza amministrativa per la notifica di documenti (cfr. art. 17 della Convenzione) o la notifica diretta di documenti (cfr. art. 17 par. 3 della Convenzione). Queste forme di collaborazione non rientrano nella parte obbligatoria della Convenzione sull’assistenza amministrativa e possono essere escluse mediante riserva o dichiarazione.

Riserve e dichiarazioni

La Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede che le Parti possano presentare alcune riserve6. Esse sono elencate esaustivamente nell’articolo 30 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Possono essere presentate alla firma, al deposito della ratifica o in qualsiasi momento successivo. È prassi corrente presentarle al momento della ratifica. La possibilità di presentare una dichiarazione è prevista nell’articolo 4 paragrafo 3 e nell’articolo 9 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Le dichiarazioni servono a informare gli altri Stati su una determinata prassi. La questione concernente le riserve e le dichiarazioni che la Svizzera presenterà, è sottoposta all’Assemblea federale. Le riserve e le dichiarazioni proposte dal Consiglio federale sono illustrate negli articoli a cui si riferiscono.

Legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF)

In linea di principio la Convenzione sull’assistenza amministrativa contiene le basi di diritto materiale per l’assistenza amministrativa tra la Svizzera e gli altri Stati contraenti. L’esecuzione dell’assistenza amministrativa dal profilo procedurale deve tuttavia essere stabilita nel diritto nazionale. I principi giuridici necessari per attuare la Convenzione sull’assistenza amministrativa, in particolare quella concernente lo scambio spontaneo di informazioni, devono essere inseriti nella legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Essi sono illustrati nel numero 3.

1.3 Integrazione nella strategia del Consiglio federale

La decisione del Consiglio federale di firmare la Convenzione sull’assistenza amministrativa corrisponde alla sua strategia per una piazza finanziaria svizzera competitiva, che rispetti gli standard internazionali e in particolare quelli sulla trasparenza e lo scambio di informazioni. Anche in futuro la Svizzera dovrà disporre di un mercato finanziario forte e competitivo a livello internazionale. Un’economia aperta, di medie dimensioni come quella svizzera può conseguire questo obiettivo solo se adempie e dà un’impronta agli standard in vigore a livello internazionale. Nel campo dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, gli standard internazionali hanno in particolare lo scopo di creare condizioni eque: nessuno Stato deve approfittare del mancato rispetto degli standard nell’assistenza amministrativa internazionale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa ha una funzione importante in questo contesto. Con il suo carattere multilaterale essa garantisce gli stessi diritti e obblighi per ogni Parte e quindi condizioni eque tra le piazze finanziarie.

L’adesione della Svizzera alla Convenzione sull’assistenza amministrativa contribuisce a conseguire gli obiettivi in materia di politica dello sviluppo, poiché questa Convenzione è aperta anche ai Paesi in via di sviluppo e pertanto offre loro l’opportunità di intensificare la lotta contro l’evasione fiscale.

6 Le riserve e le dichiarazioni presentate dalle Parti possono essere consultate sul sito Internet dell’OCSE: www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale > Liste des déclarations, réserves et autres communications pour la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. 3-10.00 \ COO 7/33