Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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7.2 Forma dell’atto

Forma dell’atto della Convenzione

In virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione esige l’emanazione di leggi federali, sottostanno a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 200235 sul Parlamento per norme di diritto si intendono quelle disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. La Convenzione sull’assistenza amministrativa contiene importanti disposizioni di diritto. Il decreto federale concernente l’approvazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 lettera d n. 3 Cost.

Forma dell’atto di attuazione

Secondo l’articolo 141a Cost. le modifiche costituzionali o delle leggi che servono per l’attuazione di un trattato internazionale sottoposto a referendum possono essere inserite nel decreto di approvazione del trattato. Le modifiche di legge proposte nell’avamprogetto servono per l’attuazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa e risultano direttamente dagli obblighi ivi contenuti.

L’avamprogetto dell’atto di attuazione può quindi essere inserito nel decreto di approvazione.

7.3 Delega delle competenze legislative

Ai sensi dell’articolo 22a capoverso 1 LAAF il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare nei singoli casi gli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. Questa delega sembra oggettivamente appropriata e consente di tenere conto degli standard internazionali e della prassi di altri Stati.

Il Consiglio federale disciplina in applicazione dell’articolo 22g capoverso 4 LAAF le modalità della gestione del sistema informatico dell’AFC che contiene i dati ricevuti in base all’accordo applicabile e alla LAAF. In particolare disciplina l’organizzazione del sistema informatico, l’accesso ai dati e i tempi di conservazione dei dati. Questa delega è conforme alla prassi comune.

35 RS 171.10 3-10.00 \ COO 33/33