Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine

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Inoltre, con la Convenzione sull’assistenza amministrativa sarà introdotta una nuova forma di assistenza amministrativa per la Svizzera, lo scambio spontaneo di informazioni con tutte le Parti. La sua attuazione causerà costi supplementari per il DFF e le amministrazioni delle contribuzioni cantonali. Attualmente non è possibile fare una stima di questi costi, poiché dipende dalle misure già adottate per il controllo della corretta esecuzione ed applicazione del diritto svizzero presso diverse autorità fiscali e dalla regolamentazione che il Consiglio federale e il DFF dovranno introdurre per lo scambio di informazioni in materia fiscale in applicazione dell’articolo 22a capoverso 1 e 5 avamprogetto LAAF.

5.2 Ripercussioni economiche e fiscali

Il rafforzamento della collaborazione con le autorità fiscali delle Parti potrebbe causare un aumento del gettito a seguito di una migliore esecuzione della legislazione fiscale svizzera. Nella misura in cui la Svizzera ottiene più informazioni sull’evoluzione del reddito e della sostanza delle persone tassate in Svizzera, sarebbe in grado di controllare meglio e far rispettare l’applicazione del diritto tributario svizzero. Tuttavia non è possibile fare una stima in merito.

Nel contempo il rafforzamento della collaborazione in materia fiscale potrebbe indurre i contribuenti tassati in altri Stati partner a prelevare i valori patrimoniali depositati in Svizzera. Un tale effetto diminuirebbe i margini degli intermediari finanziari svizzeri e i loro utili, il che potrebbe causare un calo del gettito dell’imposta sugli utili. Tuttavia, rispettando gli standard internazionali, la piazza finanziaria svizzera ci guadagnerebbe in reputazione ed attrattività. Inoltre, il rischio di sanzioni estere contro la Svizzera, ad esempio la sua inclusione in liste nere, che sono basate sul mancato il rispetto degli standard internazionali nell’ambito fiscale e in particolare quelli in materia di trasparenza e scambio di informazioni, sarebbero escluse o notevolmente ridotte. Si può pertanto presupporre che possibili deflussi patrimoniali potrebbero essere compensati a medio e lungo termine da altri afflussi.

6 Rapporto con il programma di legislatura

La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata a Parigi il 15 ottobre 2013. Il progetto non figura nel programma di legislatura 2011-2015. Tuttavia, corrisponde all’obiettivo 3 «stabilità e l’attrattiva della piazza finanziaria sono garantite». Per raggiungere questo obiettivo devono essere adottate misure al fine di sviluppare ulteriormente una piazza finanziaria svizzera che ispiri fiducia, che garantisca un’imposizione conforme e sia competitiva.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)33, secondo il quale gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati internazionali ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199734 sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione). La Convenzione sull’assistenza amministrativa è un trattato internazionale la cui approvazione non è di competenza del Consiglio federale, ma dell’Assemblea federale.

33 RS 101

34 RS 172.010 3-10.00 \ COO 32/33