Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/130: Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Secondo l’articolo 271 numero 1 del Codice penale14 (CP), chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno. L’esecuzione di un controllo fiscale in Svizzera si qualifica in linea di principio come un atto d’ufficio che rientra nel campo di applicazione di questa disposizione. Per non violare l’articolo 271 numero 1 CP occorre pertanto un’autorizzazione che attualmente non è prevista dal diritto svizzero. In nessuna CDI o in nessun TIEA è stata convenuta la possibilità di effettuare controlli fiscali all’estero.
Partendo da questo presupposto la Svizzera deve fare una dichiarazione nella quale manifesta l’intenzione di non accettare in linea di principio tali domande (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b dell’avamprogetto del decreto federale).
Art. 10 Informazioni contraddittorie
Questo articolo prevede che una Parte che nell’ambito dell’assistenza amministrativa riceve informazioni da un’altra Parte, ne informa la Parte che le ha fornite, purché esse si discostino notevolmente dalle informazioni già disponibili. In questo modo la Parte che ha le inviate è messa in condizione di verificare la correttezza delle informazioni di cui dispone.
Sezione II: Assistenza al recupero
Nella Sezione II la Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede una stretta collaborazione nel recupero di crediti fiscali. L’assistenza amministrativa nel recupero consiste nel fatto che uno Stato possa aiutare un altro Stato nel recupero di crediti fiscali nei confronti di persone che dispongono di valori patrimoniali nello Stato richiesto. L’assistenza al recupero viene accordata solo su domanda. In linea di principio lo Stato richiesto deve recuperare le imposte come se fossero le proprie e utilizzare a tal fine i mezzi che gli competono in base al proprio ordinamento giuridico. È anche possibile chiedere a uno Stato di adottare provvedimenti conservativi come la confisca di oggetti o il blocco di conti bancari (cfr. art. 12 della Convenzione sull’assistenza amministrativa). L’assistenza al recupero secondo la suddetta Convenzione corrisponde nel contenuto all’articolo 27 del Modello di convenzione
dell’OCSE. Questa forma di collaborazione è facoltativa e secondo il commentario sul Modello di convenzione dell’OCSE deve essere concordata solo se, dopo aver ponderato diversi fattori, entrambi gli Stati giungono alla conclusione che nel caso concreto una tale collaborazione ha senso15. Si deve esaminare, in particolare, se i sistemi fiscali, le amministrazioni delle contribuzioni e i sistemi giuridici di entrambi gli Stati sono strutturati in maniera analoga per quanto concerne la tutela dei diritti fondamentali dei contribuenti, se l’assistenza al recupero offre vantaggi equilibrati e reciproci per entrambe le Parti, in che misura le amministrazioni delle contribuzioni di entrambe le Parti saranno in grado di accordare efficacemente assistenza al recupero, se i flussi commerciali e di investimenti tra entrambe le Parti sono sufficientemente elevati per giustificare questo tipo di collaborazione. Anche secondo la Convenzione sull’assistenza amministrativa questa forma di collaborazione è facoltativa e può essere esclusa mediante riserva (cfr. art. 30 par. 1 lett b della Convenzione sull’assistenza amministrativa). 23 Stati e territori hanno sfruttato questa opportunità (Albania [in parte], Anguilla, Argentina, Austria, Belize, Bermuda, Canada, Cipro, Colombia, Costa Rica, Giappone [in parte], Gibilterra, Guernsey, Irlanda, Isola di Man, Isole Cayman, Isole di Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Malta [in parte], Montserrat, Slovacchia [in parte] e Stati Uniti) (stato: 4 dicembre 2014).
Finora la Svizzera non ha convenuto di fornire un’assistenza globale al recupero in nessuna CDI e in nessun TIEA. Solamente nella CDI del 30 gennaio 197416 tra la Svizzera e l’Austria è stata concordata con il Protocollo del 21 marzo 2006, l’assistenza al recupero per quanto concerne l’imposta sui salari. La soluzione ivi riportata è collegata all’imposizione dei frontalieri contestualmente abolita e al cambio di metodo adottato dall’Austria per evitare le doppie imposizioni sul reddito da attività lucrativa dipen-
14RS 311.0
15Cfr. spiegazioni dell’OCSE all’art. 27 del Modello di convenzione dell’OCSE, pag. 434. Disponibile sul
sito www.oecd.org > Topics >Tax > Tax Treaties > OECD Model Tax Convention > 2014 OECD Model Tax Convention: Condensed Version.
16 Art. 26a della CDI; RS 0.672.916.31 3-10.00 \ COO 17/33