Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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Secondo l’articolo 179d, la raccolta dei dati è effettuata sia direttamente presso le persone interessate, vale a dire presso le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, il personale, i diretti superiori, gli organi del personale e le istituzioni autorizzate, sia in altri sistemi d’informazione. I dati necessari alla liquidazione dei danni sono raccolti presso terzi quali le compagnie di assicurazione o i pompieri.

Secondo l’articolo 179e, i dati contenuti nel PSN possono essere consultati direttamente dai collaboratori autorizzati della Confederazione e dei Cantoni nell’ambito della gestione del materiale e dallo Stato maggiore di condotta dell’esercito per quanto riguarda i dati sull’arma personale o sull’arma in prestito.

Gli impiegati dell’Aggruppamento Difesa hanno il diritto di consultare i propri dati nel PSN e in parte anche di elaborarli. In virtù delle loro funzioni di controllo, i superiori hanno il diritto di consultare e approvare i dati riguardanti i loro subordinati. Infine, gli organi del personale avranno accesso, conformemente al concetto in materia di ruoli, a tutto il set di dati, come già previsto nell’ambito del sistema BV PLUS.

L’Aggruppamento Difesa comunica regolarmente all’Ufficio centrale Armi i dati sull’identità delle persone alle quali è stata negata la consegna o la cessione in proprietà dell’arma in virtù della legislazione militare, o alle quali l’arma è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo. Le autorità civili verificheranno quindi se nei confronti della persona interessata è necessario adottare provvedimenti per quanto riguarda eventuali armi civili. I dati del PSN non possono essere consultati direttamente mediante procedura di richiamo né dall’Ufficio centrale Armi, né dalle autorità cantonali. Tuttavia, l’Aggruppamento Difesa comunica alle autorità penali, su richiesta di queste ultime, se una persona che rappresenta un potenziale di rischio o abuso possiede un’arma personale o un’arma in prestito dell’esercito. La pronta comunicazione di queste informazioni sarà garantita da una centrale operativa in seno all’Aggruppamento Difesa, che risponderà alle richieste delle autorità penali 24 ore su 24. Grazie a questa soluzione, le autorità penali sapranno tempestivamente, prima dell’adozione dei provvedimenti eventualmente necessari, se una persona dispone di un’arma personale o di un’arma in prestito dell’esercito.

Infine, all’Ufficio centrale Armi saranno regolarmente comunicati i dati dei militari ai quali, dopo l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare, è stata ceduta in proprietà l’arma personale.

Secondo l’articolo 179d la durata di conservazione sarà disciplinata in maniera differenziata in funzione delle fonti dei dati e degli scopi del trattamento.

Art. 179g–179l

Il sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) è stato sviluppato per semplificare la gestione del tiro fuori del servizio. La banca dati è messa a disposizione delle società di tiro riconosciute dalle autorità militari cantonali, delle federazioni nazionali di tiratori riconosciute dal DDPS e degli organi che adempiono compiti nell’ambito del tiro fuori del servizio. Nel sistema AFS le società di tiro possono ad esempio pubblicare le date dei tiri e ordinare munizioni e armi per le attività di tiro. Alle autorità il sistema serve per il controllo dell’adempimento del tiro obbligatorio da parte dei militari obbligati al tiro, per il controllo delle armi e munizioni consegnate e per il conteggio dei contributi federali. Il sistema AFS contiene dati sulle persone di contatto delle società di tiro, sui militari obbligati al tiro, sui funzionari per il tiro fuori del servizio e su altre persone che ricevono armi