Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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1.1.2 Mozioni 13.3000 – 13.3003

Sulla base dei risultati del rapporto in adempimento del postulato 12.3006, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha elaborato quattro mozioni presentate il 7 gennaio 2013 come mozioni 13.3000 – 13.3003.

- Mozione 13.3000 Armi. Introduzione di un obbligo di comunicazione al DDPS

La mozione 13.3000 incarica il Consiglio federale di introdurre nel CPP una disposizione che obblighi il pubblico ministero o il giudice competente a comunicare allo Stato maggiore di condotta i casi in cui vi è da temere che un militare o un coscritto oggetto di un procedimento penale pendente utilizzi la sua arma da fuoco in maniera pericolosa per se stesso o per un terzo.

Il Consiglio federale è incaricato di presentare all’Assemblea federale quanto prima, ma al più tardi entro l’autunno 2013, un corrispondente messaggio.

Nel suo parere, il Consiglio federale ha manifestato il suo pieno accordo con il contenuto della mozione. Per motivi formali ha tuttavia proposto di respingere la mozione, in modo che non sia tenuto a rispettare la scadenza fissata per la redazione del messaggio.

- Mozione 13.3001 Armi. Trattamento delle informazioni nel sistema d’informazione sul personale dell’esercito

La mozione incarica il Consiglio federale di modificare la legge federale sui sistemi militari affinché i dati trasmessi al DDPS dai pubblici ministeri e dai tribunali possano essere trattati nel sistema d’informazione sul personale dell’esercito (PISA) e di presentare all’Assemblea federale quanto prima, al più tardi entro l’autunno 2013, un corrispondente messaggio.

Pur dichiarandosi pienamente d’accordo con il contenuto della mozione, anche in questo caso il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione per motivi formali (cfr. mozione 13.3000).

- Mozione 13.3002 Armi. Migliorare lo scambio di informazioni tra le autori-

tà cantonali e federali

Per migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità cantonali e federali responsabili dell’esecuzione della legge sulle armi, la mozione 13.3002 incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento quanto prima, ma al più tardi entro l’autunno 2013, un progetto di revisione di tale legge che disciplini almeno i punti seguenti:

a. le autorità militari devono essere informate automaticamente quando un ufficio

cantonale delle armi ritira un’arma oppure revoca o rifiuta di rilasciare un permesso;

b. le competenti autorità del Cantone di domicilio devono informare in merito ai

casi di persone cui, in virtù della legislazione militare, è stata ritirata l’arma personale o l’arma ricevuta in prestito;

c. i dati dei sistemi elettronici d’informazione di cui all’articolo 32a capoverso 2

LArm devono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle autorità cantonali di polizia e alle competenti autorità federali; i dati possono essere resi accessibili anche in maniera automatizzata;