Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine
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compensazione, UCC; cfr. art. 50g cpv. 1 LAVS). Inoltre, in VOSTRA vanno predisposte alcune misure tecniche e organizzative necessarie per l’utilizzazione corretta del numero d’assicurato (cfr. art. 50g cpv. 2 lett. a LAVS). Gli standard minimi di queste misure sono stabiliti dal DFI (art. 50g cpv. 3 LAVS).
Art. 367 cpv. 2ter– cpv. 2quinquies
ll numero d’assicurato è anche indispensabile per raffrontare o trasmettere automaticamente i dati di diverse banche dati (cfr. art. 366a cpv. 2 lett. b). Queste connessioni tra raccolte di dati non sono sempre auspicabili sotto il profilo della protezione dei dati. È innegabile che la creazione di nuove possibilità di scambio di dati accresca anche la pressione politica ad ampliarle ulteriormente. Questi svantaggi sono però chiaramente inferiori ai vantaggi comportati dall’introduzione del numero d’assicurato per lo scambio dei dati di VOSTRA. Ogni nuova interfaccia necessita inoltre di una base giuridica appropriata. Per il trattamento dei dati nei sistemi d’informazione militari, l’utilizzo del numero d’assicurato è già sancito dall’articolo 2 capoverso 1 lettera b LSIM conformemente ai requisiti posti dalla LAVS. La prevista utilizzazione del numero d’assicurato per scambiare dati tra VOSTRA e PISA sarà quindi disciplinata esplicitamente nell’articolo 367 capoversi 2ter – 2quinquies.
Il tenore del capoverso 2terè stato leggermente modificato, sebbene in sostanza corrisponda al vigente capoverso 2ter. Il fatto che saranno comunicati soltanto certi dati relativi a «persone soggette all’obbligo di leva e a militari», verrà anticipato nella frase introduttiva del capoverso 2tere non figurerà soltanto alla lettera c.
Il capoverso 2quatervigente stabilisce tra l’altro che l’organo della Confederazione competente per il casellario comunica allo Stato maggiore di condotta le generalità dei cittadini svizzeri registrati che hanno compiuto i 17 anni di età nei cui confronti sono state pronunciate sentenze per un crimine o un delitto. Se lo Stato maggiore di condotta constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all’obbligo di leva o è un militare, l’organo competente per il casellario comunica anche i dati penali. In futuro tale meccanismo non sarà più necessario, poiché verrà sostituito dal confronto del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS. Infatti, VOSTRA comunicherà al PISA, mediante una procedura automatizzata, unicamente i dati sulle sentenze che riguardano persone rilevanti per l’esercito. In questo modo lo Stato maggiore di condotta non dovrà più eseguire il confronto, peraltro decisamente oneroso, dei dati personali di VOSTRA comunicati con i dati registrati nel PISA.
Il capoverso 2quinquiesprevede che la comunicazione potrà essere effettuata mediante un’interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario. Verrà inoltre inserita la possibilità di servirsi del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS.
Disposizione finale della modifica del...
Il numero d’assicurato è registrato in VOSTRA d’intesa con l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) responsabile dell’assegnazione del numero d’assicurato. Occorrerà del tempo per collegare le generalità iscritte in VOSTRA al numero d’assicurato, poiché nel casellario giudiziale al momento sono registrate circa 700 000 persone e si presume che molti collegamenti dovranno essere effettuati