Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine
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1.2.2 Registrazione successiva di armi da fuoco in possesso di privati
Oltre alle misure esaminate e presentate nel rapporto in adempimento del postulato «Combattere l’utilizzo abusivo di armi», era stato proposto di iscrivere nel registro delle armi del Cantone di domicilio tutte le armi da fuoco e le loro parti essenziali che attualmente si trovano in possesso di privati. Questa richiesta era stata presentata dalla CDCGP, secondo cui l’introduzione di tale obbligo di comunicazione andava corredata di una disposizione transitoria che stabilisse una scadenza entro cui notificare le armi da fuoco e le loro parti essenziali all’ufficio delle armi competente. Una violazione di tale obbligo di comunicazione verrebbe sanzionata con una multa.
Lo scopo della registrazione successiva è di consentire alle forze di polizia di controllare, prima di un intervento, se nell’economia domestica in questione vi sono armi. A tale fine la polizia accede ai registri cantonali delle armi tramite procedura di richiamo.
Il 18 luglio 2013 il Consiglio degli Stati ha approvato la richiesta di registrazione successiva di tutte la armi da fuoco avanzata dalla CDCGP e la mozione 13.3002 è stata integrata di conseguenza. Gli adeguamenti alle mozioni non sono stati ancora dibattuti dal Consiglio nazionale.
Attuale quadro legislativo in materia di armi da fuoco in possesso di privati
La legislazione sulle armi vigente ricollega la registrazione delle armi da fuoco al loro acquisto che, oltre alla compravendita, comprende anche la permuta, la donazione, la successione ereditaria ecc. Dal 12 dicembre 2008 ogni acquisto (legale) di un’arma da fuoco è registrato presso l’ufficio delle armi del Cantone di domicilio. Per le armi soggette ad autorizzazione (e più precisamente le «armi soggette all’obbligo di autorizzazione» e le «armi vietate») prima dell’acquisto occorre richiedere un’autorizzazione all’ufficio delle armi competente del Cantone di domicilio. Se l’autorizzazione è concessa, l’ufficio cantonale delle armi estrapola i dati da registrare in virtù dell’articolo 32b capoverso 5 LArm dall’autorizzazione, ovvero dalla copia della medesima che gli è consegnata dall’alienante, e li immette nel sistema d’informazione elettronico cantonale relativo all’acquisto di armi da fuoco (art. 32a capoverso 2 LArm). L’acquisto di cosiddette «armi soggette a dichiarazione» (art. 10 LArm) va notificato dall’alienante, entro 30 giorni dall’acquisto, all’ufficio delle armi del Cantone di domicilio dell’acquirente (art. 11 cpv. 3 e 5 LArm). Anche le informazioni sulle armi soggette a dichiarazione sono registrate nel sistema d’informazione cantonale relativo all’acquisto di armi da fuoco.
Per raggiungere rapidamente una registrazione possibilmente completa di tutte le armi da fuoco occorre separare la registrazione dall’acquisto delle armi. Le armi da fuoco sono prodotti duraturi con un lungo ciclo di vita. È quindi possibile che in alcuni casi la registrazione di un’arma avvenga soltanto in seguito a una successione ereditaria e al conseguente trapasso della proprietà. Per questo motivo s’intende in futuro ricollegare la registrazione al possesso di armi da fuoco e di loro parti essenziali.
Armi da fuoco non ancora iscritte nei registri cantonali delle armi
- L’adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi, entrato in vigore il
12 dicembre 2008, sanciva un obbligo di comunicazione per le cosiddette «armi soggette all’obbligo di dichiarazione» e le loro parti essenziali. Queste armi da fuoco in precedenza non venivano iscritte nei registri cantonali delle armi. Infatti,