Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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2 Commento ai singoli articoli

2.1 Codice penale

Art. 366a

La presente disposizione corrisponde ampiamente all’articolo 14 dell’avamprogetto di legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA3.

L’articolo 366a sancisce importanti principi in materia di trattamento dei dati che riguardano in particolare l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS. L’articolo 50e LAVS permette di utilizzare il numero d’assicurato in modo sistematico soltanto se una legge federale lo prevede e definisce lo scopo di tale utilizzazione e la cerchia delle persone autorizzate.

− Lo scopo dell’utilizzazione è sancito nel capoverso 2: il numero d’assicurato deve

permettere di identificare chiaramente gli interessati nel momento in cui i loro dati sono iscritti o consultati (lett. a) e di allestire un’interfaccia con altre banche dati (lett. b), sebbene per la definizione di un’interfaccia concreta occorra un’ulteriore base giuridico-formale esplicita (cfr. il commento all’art. 367 cpv. 2ter– cpv. 2quinquies).

La mozione 13.3003 chiede di implementare il numero d’assicurato in VOSTRA unicamente per stabilire un’interfaccia con PISA. Il dispendio correlato a questa procedura è tuttavia appropriato soltanto se il numero in futuro potrà essere utilizzato per ogni ricerca di persona in VOSTRA. Infatti, soltanto il numero d’assicurato permette di individuare le persone registrate in VOSTRA anche dopo un cambiamento di nome (cfr. cpv. 2 lett. a). La progressiva liberalizzazione del diritto sul nome ha reso molto più semplice occultare la propria identità. Con il cambiamento del nome sono rilasciati nuovi documenti d’identità che non forniscono indizi sull’identità precedente. Rinunciare all’utilizzazione del numero d’assicurato sarebbe pertanto fonte di enormi rischi per la sicurezza. Nel soppesare questi rischi occorre tenere conto dei pericoli di abuso che evidentemente si moltiplicano con l’aumentare delle banche dati che utilizzano il numero d’assicurato. A tale proposito, va tuttavia rilevato che la banca dati VOSTRA contiene molti dati personali particolarmente degni di protezione ed è molto ben protetta contro gli attacchi di hacking.

− La cerchia degli utenti è definita nel capoverso 1: si tratta delle autorità collegate

online a VOSTRA, ovvero le autorità che iscrivono e consultano direttamente i dati di VOSTRA.

Per trovare i numeri d’assicurato, le autorità collegate a VOSTRA devono essere in grado di accedere alla banca dati UPI direttamente da VOSTRA (cpv. 1 secondo periodo).

I capoversi 2 e 3 specificano che il numero d’assicurato è utilizzato soltanto nei processi interni di VOSTRA per evitare di divulgarlo al di fuori del casellario. Per questo motivo, il numero non figura sugli estratti stampati.

L’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato deve essere annunciata al «servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato» (Ufficio centrale di

3 L’avamprogetto e il relativo rapporto esplicativo sono disponibili all’indirizzo: www.admin.ch > Affari politici > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive > Procedure concluse > 2012 > Dipartimento federale di giustizia e polizia.