Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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Art. 42b e 34

Art. 42b

Occorre introdurre un obbligo di comunicazione, affinché agli uffici cantonali delle armi vengano notificate tutte le armi da fuoco e le loro parti essenziali nonché l’attuale possessore. L’obbligo di comunicazione sancito dal capoverso 1 è destinato a tutti i privati che posseggono armi da fuoco e loro parti essenziali soggette a dichiarazione, ad autorizzazione oppure vietate. La notifica con le indicazioni necessarie (art. 32b cpv. 2 LArm) va presentata per iscritto all’ufficio delle armi competente del Cantone di domicilio entro un anno dall’entrata in vigore della disposizione. A tale scopo fedpol metterà a disposizione un modello di dichiarazione come aveva fatto per la registrazione successiva nell’ambito dell’adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi.

Come spiegato a più riprese, lo scopo della presente registrazione successiva è di iscrivere nei registri cantonali delle armi il maggior numero possibile di armi da fuoco e di loro parti essenziali.

Per arginare l’onere sia per i possessori di armi da fuoco e di loro parti essenziali sia per gli uffici cantonali delle armi, il capoverso 2 definisce alcune eccezioni all’obbligo di comunicazione. In virtù della lettera a non occorre notificare le armi da fuoco e le loro parti essenziali che sono state acquisite dopo il 12 dicembre 2008. Come illustrato al numero 1.2.1, da tale data in poi (entrata in vigore degli adeguamenti a Schengen del diritto sulle armi), ogni acquisto di un’arma da fuoco o di una sua parte essenziale è iscritto nel registro cantonale delle armi del Cantone di domicilio.

Non vanno dichiarate nemmeno le armi da fuoco e le loro parti essenziali notificate nell’ambito dell’adeguamento a Schengen. Poiché i possessori di tali armi da fuoco e di loro parti essenziali sono già registrati presso gli uffici cantonali delle armi, un’ulteriore comunicazione risulterebbe superflua.

Il capoverso 3 disciplina i casi in cui l’acquisto di armi si è svolto in violazione del diritto sulle armi (p. es. acquisto di un’arma da fuoco soggetta ad autorizzazione senza permesso d’acquisto di armi). Inoltre, spesso non è più possibile dimostrare che l’acquisto sia stato effettuato a norma di legge, ad esempio perché il contratto scritto necessario per l’acquisto è stato distrutto allo scadere del termine di conservazione di dieci anni.

Per evitare che i possessori di armi non adempiano l’obbligo di comunicazione per timore di eventuali sanzioni riconducibili a inosservanze del passato, il capoverso 3 statuisce che non vi sarà perseguimento penale per possesso illecito di armi da fuoco se la notifica è eseguita entro le scadenze previste. La formulazione «in violazione del diritto sulle armi» è più ampia rispetto a «senza autorizzazione» ed è stata scelta affinché si applichi anche alle violazioni degli obblighi di comunicazione e non soltanto alla mancata richiesta delle autorizzazioni necessarie.

Si sarebbe potuto anche inserire una disposizione che permettesse, entro il termine stabilito, di recuperare in sostanza l’acquisto a norma di legge e pertanto di chiedere a posteriori un’autorizzazione. Sembra tuttavia difficile seguire questa proposta, se si considerano le diverse categorie di armi da fuoco e i requisiti per il loro acquisto vigenti prima del 12 dicembre 2008, nonché l’impossibilità di dimostrare, in alcuni casi, l’acquisto lecito dell’arma. Una tale procedura causerebbe inoltre ulteriori oneri